F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 4. RICORSO DELLA POL. SAN FRANCESCO AI CASILLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO/ATL. SAN GENNARO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
4. RICORSO DELLA POL. SAN FRANCESCO AI CASILLI AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA SAN FRANCESCO/ATL. SAN GENNARO DEL 28.1.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006)
La società Atletico San Gennaro proponeva reclamo alla Commissione
Disciplinare lamentando l’irregolare svolgimento della gara contro il San Francesco
ai Casilli in quanto detta società avrebbe schierato il calciatore Nicola Ragosta, in
posizione irregolare in quanto squalificato.
Dalla lettura degli atti emerge che sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 26 gennaio
2006, con riferimento alla gara San Francesco ai Casilli-El Fuego, alla voce “calciatori
espulsi dal campo” veniva riportata la squalfica per tre gare di Ragosta: tale inserimento
era palesemente erroneo in quanto Ragosta non era stato espulso nella
gara contro El Fuego, ma anzi, vittima di una aggressione da parte di calciatore
avversario, ritualmente espulso dall’arbitro, come si evince dal referto del direttore
di gara.
Con fax in data 26 gennaio 2005 la Pol. San Francesco ai Casilli inoltrava istanza
al Comitato Provinciale di Napoli, al fine di ottenere la correzione dell’errore
sopra riportato, correzione che veniva pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29
del 2 febbraio 2006.
La gara contro El Fuego veniva disputata in data 28 gennaio 2006, e quindi
prima della pubblicazione dell’errata corrige.
Ritiene questa Commissione di Appello Federale che il reclamo in esame sia
fondato e vada accolto.
Tempestivamente la Pol. San Francesco ai Casilli ha comunicato e segnalato
all’organo istituzionale competente l’errore dell’inserimento tra i calciatori espulsi di
Nicola Ragosta: il fatto che la correzione dell’errore sia stata pubblicata per così
dire tardivamente dopo la gara del 28 gennaio 2006 non può essere posto a carico
della società ricorrente, in quanto evento in ordine al quale la ricorrente medesima
non poteva (e non doveva) in alcun modo influire.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto
dalla Pol. San Francesco ai Casilli di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), annulla l’impugnata
delibera e ripristina il risultato di 3-0 conseguito in campo nella gara
S.Francesco ai Casilli / Atletico San Gennaro. Dispone restituirsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 4. RICORSO DELLA POL. SAN FRANCESCO AI CASILLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO/ATL. SAN GENNARO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006)"