F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 4. RICORSO DELLA POL. SAN FRANCESCO AI CASILLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO/ATL. SAN GENNARO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 4. RICORSO DELLA POL. SAN FRANCESCO AI CASILLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO/ATL. SAN GENNARO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006) La società Atletico San Gennaro proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare lamentando l’irregolare svolgimento della gara contro il San Francesco ai Casilli in quanto detta società avrebbe schierato il calciatore Nicola Ragosta, in posizione irregolare in quanto squalificato. Dalla lettura degli atti emerge che sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 26 gennaio 2006, con riferimento alla gara San Francesco ai Casilli-El Fuego, alla voce “calciatori espulsi dal campo” veniva riportata la squalfica per tre gare di Ragosta: tale inserimento era palesemente erroneo in quanto Ragosta non era stato espulso nella gara contro El Fuego, ma anzi, vittima di una aggressione da parte di calciatore avversario, ritualmente espulso dall’arbitro, come si evince dal referto del direttore di gara. Con fax in data 26 gennaio 2005 la Pol. San Francesco ai Casilli inoltrava istanza al Comitato Provinciale di Napoli, al fine di ottenere la correzione dell’errore sopra riportato, correzione che veniva pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 2006. La gara contro El Fuego veniva disputata in data 28 gennaio 2006, e quindi prima della pubblicazione dell’errata corrige. Ritiene questa Commissione di Appello Federale che il reclamo in esame sia fondato e vada accolto. Tempestivamente la Pol. San Francesco ai Casilli ha comunicato e segnalato all’organo istituzionale competente l’errore dell’inserimento tra i calciatori espulsi di Nicola Ragosta: il fatto che la correzione dell’errore sia stata pubblicata per così dire tardivamente dopo la gara del 28 gennaio 2006 non può essere posto a carico della società ricorrente, in quanto evento in ordine al quale la ricorrente medesima non poteva (e non doveva) in alcun modo influire. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dalla Pol. San Francesco ai Casilli di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), annulla l’impugnata delibera e ripristina il risultato di 3-0 conseguito in campo nella gara S.Francesco ai Casilli / Atletico San Gennaro. Dispone restituirsi la tassa versata.
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