F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 5. APPELLO DELLA P.G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANILE MASCALI /S. PIO X DEL 26.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
5. APPELLO DELLA P.G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANILE
MASCALI /S. PIO X DEL 26.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico
– Com. Uff. 32 del 9.3.2006)
La P.G.S. S.Pio X ha proposto rituale appello avverso la decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e
Scolastico (C.U. n. 32 del 9 marzo 2006) che aveva inflitto la punizione sportiva
della perdita della gara Giovanile Mascali/S.Pio X del 26.2.2006 per 3 – 0, l’ammenda
di ? 150,00 nonché la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.2006 al Sig. Papa
Concetto, fino al 31.3.2006 all’allenatore Sig. Calarco Carmelo e la squalifica per
due giornate di gara ai calciatori Cosentino Carmelo, Pappalardo Damiano e
Fiorello Salvatore.
Su ricorso della società Giovanile Mascali, il Giudice Sportivo di 2°Grado affermava
che, esaminati gli atti ufficiali ed eseguiti i necessari accertamenti a mezzo
del sistema informatico, ha rivelato che i calciatori Cosentino, Pappalardo e Fiorello
non erano regolarmente tesserati e quindi non potevano prendere parte alla gara.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Invero, la società S. Pio X con ricorso innanzi alla C.A.F. dimostra che i tesseramenti
erano stati effettuati in maniera regolare.
La Commissione d’Appello Federale, previa verifica attraverso il sistema informatico
centrale, accoglie il ricorso della società ricorrente poiché i tre calciatori
risultano regolarmente tesserati per la P.G.S. S.Pio X.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dal P.G.S. S. Pio X di Catania, annulla l’impugnata delibera, e ripristina il risultato di
2 - 3 conseguito in campo nella gara Giovanile Mascali / S.Pio X. Dispone restituirsi
la tassa versata.
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