F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 6. APPELLO DEL CALCIATORE CARUSO HERNAN GABRIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.4.2006, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 dell’8.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
6. APPELLO DEL CALCIATORE CARUSO HERNAN GABRIEL AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.4.2006, INFLITTA SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.
40, COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff.
n. 35 dell’8.3.2006)
Con delibera in data 7.3.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Veneto, a seguito del deferimento da parte del Procuratore Federale,
infliggeva tra l’altro, al calciatore Caruso Herman Gabriel la sanzione sportiva della
squalifica fino al 7.4.2006 in quanto il predetto avrebbe partecipato per la A.S.
Gasoline Sedico C5 a n. 4 gare del Campionato 2005/2006 Serie C/1 Calcio a
Cinque senza essere regolarmente tesserato per tale società sportiva e risultando
invece tesserato in Argentina.
Avverso tale decisione il Caruso Herman Gabriel ha proposto rituale ricorso a
questa Commissione d’Appello Federale senza tuttavia sottoscrivere l’atto di gravame.
A norma dell’art. 29 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, il reclamo
agli Organi di Giustizia Sportiva devono essere sottoscritti dal tesserato che intende
impugnare il provvedimento mentre, nel caso in esame, il ricorso risulta sottoscritto
dal difensore nominato dal ricorrente.
Ne deriva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento
della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto
dal calciatore Caruso Hernan Gabriel, ai sensi dell’ art. 29 commi 1 e 5
C.G.S., per omessa sottoscrizione dell’appello da parte del reclamante. Dispone
incamerarsi la tassa versata.
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