F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 7. APPELLO DELLA DELL’U.S. CAIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CENTRO ESTER/CAIANELLO DEL 7.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 40 del 2.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 7. APPELLO DELLA DELL’U.S. CAIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CENTRO ESTER/CAIANELLO DEL 7.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 40 del 2.3.2006) I dirigenti della U.S. Caianello noleggiavano in data 7 gennaio 2006 un autoveicolo per provvedere al trasferimento dei calciatori al campo sportivo di Barra (Napoli) per disputare la partita contro Centro Ester. Nelle ore del trasferimento il mezzo aveva un guasto meccanico, la cui gravità non consentiva alla squadra del Caianello di giungere a Barra. Tale inconveniente veniva notificato ai dirigenti della società avversaria ed all’arbitro da parte dei dirigenti della Caianello. In tal senso è prodotta documentazione agli atti. Il Comitato Regionale Campania con Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 gennaio 2006 infliggeva alla Caianello la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 103,00, sostenendo, come fondamento della decisione, che fosse insufficiente la documentazione giustificativa del guasto al veicolo, in quanto non proveniente da pubblica autorità ovvero pubblico ufficiale. Il difensore della Caianello impugnava tale decisione, omettendo, tuttavia di fare alcun riferimento alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, che con Comunicato Ufficiale n. 40 del 2 marzo 2006 rigettava il reclamo contro la decisone sopra menzionata in quanto tardivo perché inviato oltre i termini dell’art. 42 comma V del Codice di Giustizia Sportiva. Ritiene questa Commissione d’ Appello Federale che il reclamo per cui si decide sia infondato e vada respinto. Al di là di ogni considerazione sulla competenza di questo giudice sulle questioni di forza maggiore, si osserva come nei suoi motivi il reclamante non abbia in modo alcuno individuato motivi che contestassero la decisione del giudice di secondo grado in ordine alla tardività dell’appello contro la decisione del giudice di prima istanza. L’aver “dimenticato” il secondo grado di giudizio è circostanza che pone elementi di perplessità in ordine alla correttezza dell’impugnazione che oggi si è chiamati a decidere: attività decisionale che in ogni modo non può che portare ad una declaratoria di inammissibilità per inadeguatezza dei motivi e per non corretta individuazione della sentenza che si intende contestare. Si è di fronte ad una duplice situazione: se si fosse inteso proporre reclamo contro la decisone del secondo grado (il che non è stato) si sarebbe dovuto motivare contro la inammissibilità del ricorso, se invece si è in presenza di una impugnazione contro la decisione di primo grado, allora, in ogni modo si è davanti ad una impugnazione di per sé tardiva e quindi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Caianello di Caianello (Caserta) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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