F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 7. APPELLO DELLA DELL’U.S. CAIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CENTRO ESTER/CAIANELLO DEL 7.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 40 del 2.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
7. APPELLO DELLA DELL’U.S. CAIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CENTRO
ESTER/CAIANELLO DEL 7.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico –
Com. Uff. n. 40 del 2.3.2006)
I dirigenti della U.S. Caianello noleggiavano in data 7 gennaio 2006 un autoveicolo
per provvedere al trasferimento dei calciatori al campo sportivo di Barra
(Napoli) per disputare la partita contro Centro Ester. Nelle ore del trasferimento il
mezzo aveva un guasto meccanico, la cui gravità non consentiva alla squadra del
Caianello di giungere a Barra. Tale inconveniente veniva notificato ai dirigenti della
società avversaria ed all’arbitro da parte dei dirigenti della Caianello. In tal senso è
prodotta documentazione agli atti.
Il Comitato Regionale Campania con Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 gennaio
2006 infliggeva alla Caianello la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione
di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 103,00, sostenendo, come
fondamento della decisione, che fosse insufficiente la documentazione giustificativa
del guasto al veicolo, in quanto non proveniente da pubblica autorità ovvero
pubblico ufficiale.
Il difensore della Caianello impugnava tale decisione, omettendo, tuttavia di fare
alcun riferimento alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, che con
Comunicato Ufficiale n. 40 del 2 marzo 2006 rigettava il reclamo contro la decisone
sopra menzionata in quanto tardivo perché inviato oltre i termini dell’art. 42 comma
V del Codice di Giustizia Sportiva.
Ritiene questa Commissione d’ Appello Federale che il reclamo per cui si decide
sia infondato e vada respinto. Al di là di ogni considerazione sulla competenza di
questo giudice sulle questioni di forza maggiore, si osserva come nei suoi motivi il
reclamante non abbia in modo alcuno individuato motivi che contestassero la decisione
del giudice di secondo grado in ordine alla tardività dell’appello contro la
decisione del giudice di prima istanza.
L’aver “dimenticato” il secondo grado di giudizio è circostanza che pone elementi
di perplessità in ordine alla correttezza dell’impugnazione che oggi si è chiamati
a decidere: attività decisionale che in ogni modo non può che portare ad una
declaratoria di inammissibilità per inadeguatezza dei motivi e per non corretta individuazione
della sentenza che si intende contestare. Si è di fronte ad una duplice
situazione: se si fosse inteso proporre reclamo contro la decisone del secondo
grado (il che non è stato) si sarebbe dovuto motivare contro la inammissibilità del
ricorso, se invece si è in presenza di una impugnazione contro la decisione di primo
grado, allora, in ogni modo si è davanti ad una impugnazione di per sé tardiva e
quindi inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto
dall’U.S. Caianello di Caianello (Caserta) ed ordina l’incameramento della
tassa versata.
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