F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 8. APPELLO DELL’U.S. PRAIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE, DELL’ AMMENDA DI ? 1.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI SIGNORI MASSARA SALVATORE E ARCURI DANIELE FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 20.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
8. APPELLO DELL’U.S. PRAIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE, DELL’
AMMENDA DI ? 1.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE RISPETTIVAMENTE
INFLITTA AI SIGNORI MASSARA SALVATORE E ARCURI
DANIELE FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 20.3.2006)
L’U.S. Praia Calcio ha presentato ricorso avverso il provvedimento adottato
dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e pubblicato
sul C.U. n. 108 del 20 marzo 2006, con il quale veniva respinto il reclamo della
stessa società avverso le squalifiche in oggetto.
Con il ricorso, peraltro, si chiede esclusivamente il riesame del fatto, già esaurientemente
esaminato e valutato dalla Commissione Disciplinare sulla base degli atti ufficiali.
Tale riesame non è consentito in questa sede ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Praia Calcio di Praia a Mare
(Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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