F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 1. APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI HORACIO FERNANDO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA U.S. PAOLANA EX ART. 108 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com Uff. n. 9/D del 29.9.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 1. APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI HORACIO FERNANDO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA U.S. PAOLANA EX ART. 108 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com Uff. n. 9/D del 29.9.2005). Il calciatore Spinelli Fernando Horacio è stato tesserato per la stagione sportiva 2004-2005 con la U.S. Paolana, società che milita nel Campionato di Eccellenza della Regione Calabria. Lo stesso aveva sottoscritto accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. con il Signor Lattari Walter, che aveva stipulato nella qualità di presidente della predetta società. Il Comitato Regionale Calabria aveva ritenuto tale accordo non valido, poiché il Lattari risultava essersi dimesso dalla presidenza della società e pertanto, nel momento della stipula, non rivestiva la carica che lo avrebbe legittimato a sottoscrivere l’atto. La Commissione Tesseramenti a propria volta respingeva il reclamo proposto dal calciatore, sostenendo, in parte motiva, come l’atto di svincolo fosse stato sottoscritto da soggetto che normalmente oramai da mesi non rivestiva la carica sociale, e rilevava come peraltro fosse stato utilizzato un timbro diverso da quello in dotazione alla società. Adduceva peraltro la Commissione Tesseramenti che la cessazione dalla carica era stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale e posta nella conoscenza di chiunque vi avesse interesse, poiché trasfusa nell’atto di censimento della società. Nei confronti di questa decisione veniva investita del reclamo la C.A.F., che in prima udienza riteneva indispensabile il compimento di alcuni atti istruttori, affinché fosse accertato: 1) L’esatta data di stipula del contratto, 2) I periodi nei quali il Lattari risultasse effettivamente ricoprire la carica di presidente, 3) se nel periodo dicembre 2004 – giugno 2005 quest’ultimo avesse continuato a svolgere funzioni di presidente, 4) quali fossero i documenti – da acquisire – nei quali risultassero le delibere di assemblea di revoca – o accettazione delle dimissioni – del Lattari e di nomina del nuovo presidente. Devoluti tali accertamenti all’Ufficio Indagini, la C.A.F. otteneva dall’Organo inquirente la relazione del 22.2.2006. Dagli accertamenti compiuti era facile rilevare come le dimissioni presentate in data 27.10.2004, e comunicate al Comitato Regionale Calabria, in effetti rientrarono dopo pochi giorni, e sulle stesse non vi fu alcun pronunciamento degli organi societari. Non vi fu pertanto alcuna revoca, né nomina di nuovo presidente ( di tale circostanza si è ottenuta indiretta prova anche attraverso quanto pubblicato dalla stampa locale). La società però ebbe ad omettere di comunicare ufficialmente al Comitato Regionale Calabria il venir meno delle dimissioni. A riprova del mantenimento effettivo delle funzioni di presidente da parte del Lattari l’Ufficio Indagini – attraverso la escussione di altri calciatori – rilevava come lo stesso avesse di fatto “continuato a svolgere in pieno le funzioni di gestione e rappresentanza della società ed ha mantenuto sempre la carica di presidente”. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto, dal calciatore Spinelli Horacio Fernando, annulla l’impugnata delibera e dispone lo svincolo d’autorità del reclamante dalla U.S. Paolana, ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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