F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 10. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA AL SIG. PIOLTELLI FELICE E ALLA A.C. MONZA 1912, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 239/C dell’1.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 10. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA AL SIG. PIOLTELLI FELICE E ALLA A.C. MONZA 1912, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 239/C dell’1.3.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 239/C dell’ 1 marzo.2006 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, decidendo in merito al deferimento del Procuratore Federale in data 23.12.2005 di Felice Pioltelli, vice Presidente della soc. Monza Brianza 1912, e di questa stessa società per la richiesta di certa somma di denaro (sotto forma di sponsorizzazione) a tale Francesco Mongiu per il tesseramento del figlio Alessandro, infliggeva ai due deferiti la sanzione dell’ammonizione. Rilevava sul punto la Commissione che il comportamento dell’incolpato non appariva di consistente gravità e pertanto che doveva ritenersi equa la già detta sanzione dell’ammonizione. Avverso detta decisione proponeva appello il Procuratore Federale osservando che le ammonizioni inflitte all’incolpato ed alla società apparivano sanzioni troppo indulgenti rispetto ai fatti così come accertati. Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse al Pioltelli l’inibizione per la durata di mesi 6 ed alla società l’ammenda nella misura di €. 2.500,00. L’appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Benché il fatto contestato al Pioltelli quale vice Presidente della soc. Monza Brianza 1912 e, di riflesso, a questa società rivesta caratteristiche di illecito disciplinare sotto il profilo di cui, rispettivamente, agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S., non sembra a questa Commissione che abbia connotazioni tali, da essere ritenuto di particolare gravità; di gravità tale, in ogni caso, da meritare una sanzione più severa di quella inflitta dalla Commissione Disciplinare. Valgono a questo proposito quanto osservato proprio da questa e cioè che nel caso in questione il Pioltelli non fu il promotore dell’incontro con l’avv. Mongiu, … non assunse l’iniziativa di una richiesta economica, … non accondiscese esplicitamente all’accordo … e da ultimo non lo concluse in concreto. Così stando le cose, come inoppugnabilmente dimostrato dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini, non si vede come la sanzione inflitta sia al Pioltelli che alla società possa ritenersi inadeguata. Ne discende, come già anticipato, il rigetto dell’appello e per l’effetto la conferma della decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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