F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 11. APPELLO DEL SIG. PECONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 100 del 1.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 11. APPELLO DEL SIG. PECONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 100 del 1.3.2006) Con denuncia, trasmessa all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., la S.S. Parlesca lamentava il comportamento della S.S.D. Pierantonio 1965 che, avvalendosi di ex tesserati di essa denunciante, avrebbe veicolato il tesseramento di numerosi giovani calciatori con vincolo annuale, così sottraendoli al proprio vivaio. In particolare evidenziava la condotta scorretta e sleale posta in essere dal Sig. Giuseppe Pecone, nella stagione 2004/2005 - quando lo stesso era ancora tesserato per la S.S. Parlesca – condotta finalizzata a favorire il tesseramento di giovani calciatori, già della S.S. Parlesca, per la società Pierantonio. La denuncia, sottoscritta dal Presidente, Luigi Rosini, veniva supportata dalle dichiarazioni del dirigente, Calzetti Roberto, e da quelle del genitore del giovane calciatore: Nicolò Cardinali. In esito agli accertamenti svolti l’Ufficio Indagini concludeva precisando che non erano emersi elementi di responsabilità a carico della società Pierantonio ed evidenziando, invece, nella condotta del Pecone, la violazione dell’art.1/1 del Codice di Giustizia Sportiva. In ragione di ciò il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il citato Giuseppe Pecone. Nelle more del giudizio il deferito deduceva, con memoria del 27.2.2006, che le doglianze della S.S. Parlesca erano destituite di fondamento e sottolineava come la tesi accusatoria provenisse esclusivamente dai dirigenti del Parlesca e dalla sola dichiarazione di un genitore: il Sig, Massimo Cardinali. A riguardo produceva una dichiarazione sottoscritta da 16 genitori di giovani calciatori, i quali chiarivano di essere stati indotti a cambiare società, in favore della S.S. Pierantonio, da ragioni connesse alle migliori strutture offerte da quest’ultima, dopo un’attenta valutazione delle proposte avanzate dalle due società, nel corso di due distinte riunioni. Chiedeva, infine, di essere ascoltato personalmente. Con decisione pubblicata nel C.U. n.100 la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dichiarava Pecone Giuseppe responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.7.2006. Sosteneva, a riguardo, l’organo giudicante: A) che la richiesta di essere ascoltato, rivolta dal Pecone, non poteva essere accolta in quanto alternativa all’invio di memorie che l’incolpato aveva ritualmente prodotto; B) che l’addebito aveva trovato conferma negli accertamenti dell’Ufficio Indagini che aveva raccolto, non solo le dichiarazioni dei dirigenti della S.S. Parlesca ma anche quella sottoscritta dal genitori di un giovane calciatore; C) che la tesi difensiva del Pecone non poteva trovare sostegno nella documentazione allegata, in quanto la dichiarazione attribuita a 16 genitori era firmata su foglio a parte e quindi non sicuramente riconducibile al contenuto della dichiarazione stessa. Avverso detta decisione proponeva ricorso alla C.A.F. il Pecone, il quale contestava, in rito, l’alternatività della comparizione personale e dell’invio di memorie, e, nel merito, riproduceva il contenuto della precedente memoria ribadendo che la decisione di condanna si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni dei dirigenti della S.S. Parlesca e del genitore, Cardinali Massimo, senza che venisse attribuito alcun valore alle dichiarazioni difensive promananti da ben 16 genitori. Con riferimento a tale ultima doglianza produceva altra dichiarazione di identico contenuto, questa volta regolarmente sottoscritta in calce. Ciò premesso rileva questa Corte che non è condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare, attesa che la stessa si fonda su elementi indiziari incerti, provenienti esclusivamente dalla parte denunciante e comunque non bastevoli per affermare la responsabilità disciplinare del Pecone. Va, preliminarmente, osservato che le motivazioni della Commissione Disciplinare, poste a base della reiezione dell’istanza del deferito di essere ascoltato, sono inadeguate e discendono da un’errata lettura dell’art. 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. Invero la norma contenuta nel citato art.36 stabilisce che: “l’interessato nel termine di sette giorni dalla contestazione può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare, e può chiedere di essere ascoltato da quest’ultima “. L’esegesi letterale della norma in questione non pone problema di alternatività tra l’invio di controdeduzioni e la richiesta di essere ascoltato contenuta nelle memorie difensive, onde l’istanza del Pecone era pienamente legittima ed il diniego della Commissione si appalesa, pertanto, non conforme alle disposizioni normative. Nel merito va, poi, segnalato come le dichiarazioni accusatorie del Presidente Rosini e del dirigente Calzetti, ribadite innanzi al rappresentante dell’Ufficio Indagini, sono supportate da quelle di un solo genitore, nonostante entrambi i dirigenti avessero assicurato l’invio di dichiarazioni testimoniali di altri genitori, tendenti ad avvalorare la tesi secondo cui gli stessi avrebbero subito pressioni per tesserare i loro figli con la S.S. Pierantonio nel corso della stagione 2004/2005. In realtà non solo la dichiarazione del Cardinali è rimasta “isolata” ma non può trascurarsi il fatto che la stessa non risulta raccolta dall’Ufficio Indagini, come è dato leggere nell’impugnata decisione, ma inviata al predetto Ufficio dal Presidente Rosini. L’Ufficio Federale si è limitato, pertanto, a raccogliere le dichiarazioni dei due dirigenti della S.S. Parlesca ( Rosini e Calzetti ), non conferendo alcun apporto diverso ed ulteriore. Ma se un qualche valore indiziante può essere riconosciuto alle affermazioni accusatorie dei dirigenti del Parlesca e del Sig. Cardinali, analogamente non può essere negato valore e significato alle dichiarazioni difensive del Pecone allorché sostiene di aver fatto opera di proselitismo in favore della società Pierantonio, a stagione sportiva conclusa, e ciò quando i suoi impegni professionali con la società Parlesca erano esauriti, così come esauriti erano i vincoli dei giovani calciatori con la medesima società. Né d’altra può essere negata analoga valenza pro-incolpato alla dichiarazione sottoscritta da numerosi genitori di giovani calciatori, secondo cui la scelta di tesserare i propri figli con la società Pierantonio non fu determinata da pressioni subite ad opera del Pecone, ma piuttosto dalle migliori strutture offerte dalla citata società rispetto a quelle della S.S. Parlesca. E tale assunto assume ancor maggiore significato se si considera la lettera inviata il 7/5/2005 dalla S.S. Parlesca ai genitori dei giovani calciatori (fl.44). In tale missiva la società riconosce le proprie attuali carenze strutturali ed organizzative, sostenendo che le stesse erano, tuttavia, da ritenersi compensate dai brillanti risultati ottenuti nei suoi quarant’anni di storia. In siffatta non chiara situazione, emergente da un’attenta analisi di tutti i dati processuali, appare conforme a giustizia ritenere non raggiunta la prova tranquillante della responsabilità del Pecone in ordine alla violazione dell’ art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Sig. Pecone Giuseppe, annulla la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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