F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 2. APPELLO DELL’A.C. RIONE PACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MUCCIA/RIONE PACE DEL 15.10.2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06
2. APPELLO DELL’A.C. RIONE PACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MUCCIA/RIONE PACE DEL 15.10.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 3.3.2006)
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.15 del 26 ottobre 2005 del Comitato Provinciale di Macerata il Giudice Sportivo, sulla scorta del referto arbitrale relativo alla gara Muccia-Rione Pace del 15.10.2005, deliberava di assegnare partita vinta per 3-0 in favore del Muccia e di squalificare fino al 31.10.2006 il calciatore del Rione Pace, Marchiori Riccardo. Dal referto del direttore di gara, Sig. De Carolis Pietro, emergeva come questi era stato costretto a sospendere la gara al 35° del secondo tempo in quanto aggredito e colpito con un violento calcio al ginocchio destro dal calciatore del Rione Pace, Melchiori Riccardo. In ragione di ciò l’arbitro aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso l’Ospedale di Camerino dove era stato accompagnato dai Carabinieri di Serravalle. Avverso detta decisione proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la A.C. Rione Pace contestando che l’arbitro fosse stato colpito dal calciatore Melchiori e assumendo, diversamente, che era stato il direttore di gara a percuotere il calciatore con un pugno ed un calcio. Chiedeva, in ogni caso, l’intervento dell’Ufficio Indagini per far piena luce sulla vicenda. La Commissione Disciplinare accoglieva con ordinanza pubblicata nel C.U. n.47 del 17 novembre 2005 la richiesta di investire l’Ufficio Indagini e successivamente, in esito agli accertamenti svolti, con delibera pubblicata nel C.U. n.106 del 3 marzo 2006 del predetto Ufficio, respingeva il reclamo proposto dall’A.C. Rione Pace. Motivava, a riguardo, l’organo Giudicante che era stata legittima la decisione del direttore di gara di sospendere la gara, stante l’impossibilità psico-fisica di proseguire perché menomato da percosse subite da un tesserato della società Rione Pace. Ricorreva contro detta decisione l’A.C. Rione Pace, contestando la conclusione dell’Ufficio Indagini e ribadendo il convincimento che l’arbitro non fosse stato colpito dal calciatore Melchiori e concludeva: a) in via principale per l’annullamento della squalifica al Melchiori Riccardo e per la ripetizione della gara; b) in via subordinata per la riduzione al presofferto della citata squalifica. Osserva questa Commissione che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. E’ risultato, invero, dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, che l’arbitro fu colpito al ginocchio destro dal Melchiori; e ciò si desume agevolmente, non solo dalle dichiarazioni del direttore di gara, ma dalle testimonianze di coloro che videro quest’ultimo accerchiato dai calciatori del Rione Pace e quindi abbandonare il campo e riparare negli spogliatoi chiaramente “ zoppicante”. L’impedimento dell ’arbitro è risultato, poi, confermato dal certificato medico in atti dove viene diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio con prognosi di giorni 7. Nel solco di detti obiettivi accertamenti ha fatto buon governo delle risultanze processuali la Commissione Disciplinare che, dato atto dell’avvenuta aggressione dell’arbitro e della sua conseguente menomazione, ha ritenuto conforme ai criteri contenuti nell’art.64 delle N.O.I.F. la decisione del direttore di gara di sospendere la gara e pienamente legittima le conseguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Rione Pace di Macerata e dispone incamerarsi la tassa reclamo.