F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 3. APPELLO DELLA A.S. VOLTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE 99/VOLTA CALCIO DEL 12.2.2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06
3. APPELLO DELLA A.S. VOLTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE 99/VOLTA CALCIO DEL 12.2.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)
Con delibera in data 23.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva al F.C. Pieve 99 la sanzione sportiva della perdita della gara del 12.2.2006 F.C. Pieve 99 – A.S Volta Calcio con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva il F.C. Pieve responsabile del mancato svolgimento dell’incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall’art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 “ adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1. Avverso tale decisione il F.C. Pieve 99 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto ravvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell’incontro con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Lombardia. Con ricorso ritualmente inoltrato la A.S. Volta Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria “a tavolino” dell’incontro così come già deciso dal Giudice Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l’inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali. Il ricorso è infondato. Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E’ noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Ne consegue che l’appello deve essere rigettato con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Volta Calcio di Volta Mantovana (Mantova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.