F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 07/04/06 1. APPELLO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TEDESCO GIACOMO SEGUITO GARA CAGLIARI/REGGINA DEL 26.3.2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 07/04/06
1. APPELLO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TEDESCO GIACOMO SEGUITO GARA CAGLIARI/REGGINA DEL 26.3.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 301 del 30.3.2006).
Con ricorso datato 31.3.2006, la Reggina Calcio S.P.A.ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al C.U. n. 301 del 30 marzo 2006, con cuiera stato respinto il ricorso della stessa Società avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 298 del 28 marzo 2006, nella parte in cui al calciatore Giacomo Tedesco era stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara. Assume la ricorrente in via gradata: erronea valutazione, ai fini della decisione adottanda, delle fonti di prova acquisite; sussistenza di elementi di fatto mal valutati o ignorati; sussistenza di attenuanti.
Va evidenziato in ordine alla prima doglianza che l’aver attribuito pregnante valenza alla relazione dell’Ufficio Indagini ai fini della ricostruzione dei fatti costituisce applicazione dei principi operanti nella materia de qua, atteso che, nella specie, al fatto incriminato avevano assistito personalmente rappresentanti di quell’Ufficio, che hanno poi, anche in relazione a quanto percepito direttamente, istruito la questione, facendone poi oggetto di relazione. Orbene la relazione dell’Ufficio Indagini è senza dubbio alcuno fonte primaria di convincimento, siccome proveniente da Organo terzo, istituzionalmente disinteressato e preposto anche all’accertamento di fatti avvenuti a margine o in occasionedelle gare. Su tale base, esattamente si è privilegiata la ricostruzione di fatti come nella relazione riportata, ritenendosi ininfluenti o comunque superabili eventuali, marginali discrasie rilevabili in relazione a quanto riferito da coloro che in quell’occasione sono stati sentiti, proprio in ragione della posizione istituzionale di quell’Ufficio e dei suoi appartenenti, degni, come si ribadisce, di fede privilegiata. Ciò posto, ogni altra questione afferente allo svolgimento dei fatti deve ritenersi superata, in quanto in caso contrario si finirebbe per impingere in un terzo grado di giudizio, precluso in questa sede. Quanto alla pure invocata sussistenza di attenuanti, a prescindere da ogni altra considerazione, il tipo di frase pronunciato, nella particolare posizione in cui si trovava il soggetto a cui la stessa era diretta, rivela una intrinseca e soggettivamente intensissima carica denigratoria, tale da precludere qualsiasi altro genere di valutazioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Reggina Calcio S.p.A. e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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