F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 1. APPELLO DELL’A.S.D. MAZZARA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DA CAMPO ALBERTO FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’8.2.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 1. APPELLO DELL’A.S.D. MAZZARA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DA CAMPO ALBERTO FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’8.2.2006). Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 18 gennaio 2006, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia infliggeva al calciatore Da Campo Alberto, tesserato dell’A.S.D. Mazzarà, la squalifica fino al 15 gennaio 2009, per avere egli, nel corso della gara del Campionato di Promozione Girone A Rocca di Caprileone/Mazzarà del 15 gennaio 2006, “colpito l’arbitro con un forte calcio ad uno stinco, provocando intenso dolore”. A seguito di reclamo proposto dalla Società, la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell’ 8 febbraio 2006, dopo aver confermato la ricostruzione dei fatti nei termini riferiti dal Direttore di gara, con gli effetti descritti nel referto medico, riduceva la squalifica del Da Campo sino al 31 dicembre 2007. Avverso detta delibera l’A.S.D. Mazzarà propone ricorso a questa Commissionecontestando la ricostruzione dei fatti ivi tenuta presente, deducendo una versione del tutto diversa dei medesimi e, in subordine, sostenendo l’involontarietà e, quindi, la non intenzionalità delle lesioni inferte all’ arbitro nell’occasione. Così impostato, il reclamo non è ammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., dal momento che esso mira ad ottenere da questa Commissione, adìta come Giudice di legittimità, una piena revisione del merito già valutato nei due gradi di giudizio precedenti.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Mazzarà di Mazzarrà Sant’Andrea (Messina), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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