F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. CORNELIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNELIANO CALCIO/AIRASCHESE DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
2. APPELLO DELL’A.S.D. CORNELIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNELIANO CALCIO/AIRASCHESE DEL 12.2.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)
Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Corneliano Calcio, a norma dell’art. 33 comma 2 lett. a) C. G. S., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, C.U. n. 39 del 2 marzo 2006, relativa alla gara A.S.D. Corneliano/Airaschese Calcio del 12.2.2006, valida per il Campionato Regionale di Promozione Girone C. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, la mancata applicazione della norma di cui all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. In particolare, la società reclamante rileva che la Commissione Disciplinare ha errato perché non ha sanzionato, con la perdita della gara per 3-0 così come previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S., la presenza in campo di un calciatore della Airascheese, Cavalera Andrea, di età inferiore ai 16 anni. L’appello è fondato dovendosi rilevare che le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente sono corrette e conformi al dettato normativo . L’art. 12 comma 5 lett. c) C.G.S., infatti, nel disciplinare le “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare” , espressamente prevede che “ La punizione della perdita della gara, é inflitta alla società che........c)viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.,........................”. Nel caso in esame, versandosi proprio nell’ipotesi di partecipazione alla gara - di un atleta infraquindicenne - subordinata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di espressa e formale autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non può farsi applicazione del principio dell’autorizzazione semplificata ovvero tacita infondatamente richiamato dalla Commissione Disciplinare, pertanto nella fattispecie doveva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d.“a tavolino”, prevista dalle norme vigenti in materia. La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni deve, dunque, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo del Corneliano Calcio, deve essere inflitta alla U.S.D. Airaschese la sanzione della perdita dellagara per 3 a 0. L’accoglimento dell’appello, infine, impone la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Corneliano Calcio di Corneliano d’Alba (Cuneo), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla U.S.D. Airaschese la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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