F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 4. RICORSO DEL G.S. PISTOIA NORD A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. PISTOIA NORD/POL. VALENTINO MAZZOLA DEL 29.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 16.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
4. RICORSO DEL G.S. PISTOIA NORD A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. PISTOIA NORD/POL. VALENTINO MAZZOLA DEL 29.1.2006
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 16.3.2006)
In accoglimento del reclamo della Polisportiva Valentino Mazzola avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado il quale aveva confermato il risultato della gara G.S.Pistoia Nord/ Pol. Valentino Mazzola del 29.1.2006 conclusasi con il punteggio 2-1, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, per ritenuta irregolare partecipazione, quale assistente di parte, nelle fila del Pistoia Nord, del Sig. Giacomo Guastini, privo di legittimazione in quanto non indicato tra i dirigenti di quest’ultima società, né comunque tesserato, infliggeva al Pistoia Nord la sanzione della perdita della indicata gara con il risultato di 0-3. Propone appello il G.S. Pistoia Nord lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione del reclamo formulato dalla Pol. Valentino Mazzola, e di non aver potuto, quindi, formulare le proprie difese davanti al Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel merito, rileva l’appellante, che l’indicato Sig. Guastini era presente alla gara in questione, nella sua qualità di proprio dirigente, regolarmente indicato nella “scheda censimento dirigenti” sin dal momento dell’iscrizione della società Pistoia Nord ai campionati giovanili. L’appello merita accoglimento. Risulta dai documenti in atti che il reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado fu spedito, con raccomandata del 4.2.2006, per conoscenza, alla Società Pistoia Nord al “Centro Quartiere, via dello Stadio, Pistoia” e non al recapito esatto della sede sociale (“c/o Circolo Fornaci, via S. Alessio, 6, Pistoia”) indicato nella scheda di iscrizione presso il Comitato Regionale Toscana. In conseguenza dell’indicato vizio del reclamo di seconda istanza, la decisione impugnata va annullata – ai sensi dell’art. 35 comma 5 C.G.S, in quanto pronunciata nei confronti di una parte non evocata correttamente in giudizio, sicchè va ripristinato il risultato acquisito sul campo nell’indicata gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal G.S. Pistoia Nord A.S.D., annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo di 2° Grado dalla Pol. Valentino Mazzola, e, per l’effetto, ripristina il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara suindicata.
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