F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 8. APPELLO DEL CALCIATORE RIGUTINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 109 del 9.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
8. APPELLO DEL CALCIATORE RIGUTINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 109 del 9.3.2006)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno (C.U. n. 35, in data 1 febbraio 2006) infliggeva al calciatore Andrea Rigutini, in forza alla A.S.D. Casale Football Club (Campionato Provinciale di 3^ Categoria), la squalifica sino al 30 settembre 2006, con la seguente motivazione: “espulso per aver contestato una decisione arbitrale rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose tentando anche di colpirlo con un pugno. Al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva a tornare a casa veniva inseguito per 5 o 6 chilometri da una macchina che con manovre pericolose cercava, utilizzando anche gli abbaglianti, di mandarlo fuori strada. L’auto inseguitrice sorpassava la macchina del direttore di gara costringendolo a fermarsi. Dall’auto usciva il giocatore precedentemente espulso che rivolgeva allo stesso frasi gravemente ingiuriose” (gara del 28 gennaio 2006, tra il Casale e la Vis Stella). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche (C.U. n. 109 del 9 marzo 2006) in parte qua confermava la squalifica del calciatore, respingendo un reclamo della società Casale Football Club e, tra l’altro rilevando, che: se da un lato il direttore di gara in successive audizioni aveva espressamente escluso che il calciatore avesse tentato di aggredirlo sul terreno di gioco e, dopo l’incontro, di mandarlo fuori strada, dall’altro la condotta del calciatore nei confronti dell’arbitro, in campo e dopo la gara, sia pur come sopra ridimensionata, fosse da stigmatizzare oggettivamente in modo non equivoco e da definire grave, per di più posta in essere completamente al di fuori del contesto agonistico dell’incontro. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello il calciatore Andrea Rigutini, che ha dedotto: 1) ex art.33, comma 1, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che il ridimensionamento degli addebiti, conseguente alle dichiarazioni arbitrali acquisite dalla Commissione Disciplinare, avrebbe dovuto comportare una congrua riduzione della squalifica e che la motivazione posta a sostegno della conferma della sanzione risulta quindi incoerente, incompiuta, parziale e contraddittoria; 2) violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva (art.14 sanzioni a carico dei tesserati), sostenendo che, a seguito del ridimensionamento dei fatti come sopra emergente, si sarebbe dovuta applicare la sanzione prevista per il solo caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (art.14, comma 2 bis, lett.a ), C.G.S.. Il primo motivo è infondato. La Commissione Disciplinare con motivazioni coerenti nel suo sviluppo da un lato infatti ha tenuto conto in modo puntuale delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizioni e dall’altro tuttavia ha ritenuto di confermare la sanzione, in quanto i fatti addebitati e confermati anche a seguito di dette dichiarazioni risultavano comunque di particolare gravità, soprattutto per quanto avvenuto dopo la gara. Più esattamente la Commissione Disciplinare ha considerato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo inadeguata per difetto rispetto alla originaria ricostruzione del fatto e congrua se rapportata al fatto come definitivamente accertato: dopo l‘incontro il calciatore aveva seguito con la propria auto quella dell’arbitro per alcuni chilometri, infastidendolo con manovre anomale (uso di lampeggianti e fuoriuscite di scia) e, infine, alla fermata nei pressi di una rotonda. gli aveva rivolto espressioni minacciose. In questa prospettiva va letto l’inciso motivazionale (non considerato nel reclamo), laddove la Commissione Disciplinare ritiene di dover confermare la sanzione comminata al calciatore in prime cure, con ciò, in buona sostanza inasprendola. Infondato è anche il secondo motivo dal momento che l’art.14, comma 2 bis, lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva fissa, come sanzione minima, in due giornate la squalifica dei calciatori per condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e che non vi sono quindi sotto il profilo della legittimità elementi ostativi ad una sanzione più grave. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Rigutini Andrea e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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