F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 9. APPELLO DEL CALCIATORE GRIMALDI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 72 del 16.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
9. APPELLO DEL CALCIATORE GRIMALDI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 72 del 16.3.2006)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n.64, in data 16 febbraio 2006) infliggeva al calciatore Fabrizio Grimaldi, in forza alla S.S. Amatori S.Severa (Campionato di 2° Categoria), la squalifica sino al 28 febbraio 2009, con la seguente motivazione: “a fine gara colpiva l’arbitro con una manata sulla nuca causandogli dolore e lo colpiva con leggeri calci ai polpacci” (gara del 12 febbraio 2006, Amatori Santa Severa/Portuense). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n.72 del 16 marzo 2006), in parziale accoglimento di reclamo della società sportiva riduceva la squalifica dal 28 febbraio 2009 al 30 settembre 2008, in quanto, pur ritenendo confermata la responsabilità del calciatore per i fatti addebitati, reputava la sanzione lievemente eccedente i parametri usualmente adottati per casi analoghi. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello il calciatore Fabrizio Grimaldi, contestando l’attendibilità del referto arbitrale (in relazione ad asserita incertezza nel riconoscimento dell’autore dei fatti quale emergerebbe dalla successiva dichiarazione arbitrale dell’1 marzo 2006) e proponendo una ricostruzione dei fatti tale da escludere o comunque da attenuare la sua responsabilità. Il ricorso è inammissibile, in quanto investe questioni di merito, estranee al giudizio di questa Commissione, adita come giudice di terzo grado (cfr. art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva). Per questi motivi la C.A.F., visto l’art. 33 comma 1 C.G.S., dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal calciatore Grimaldi Fabrizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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