F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 1. APPELLO DELL’ U.S. ALBA DURAZZANO SANT’AGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERVINARA/ALBA DURAZZANO DEL 4.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 1. APPELLO DELL’ U.S. ALBA DURAZZANO SANT’AGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERVINARA/ALBA DURAZZANO DEL 4.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006). Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo proposto dalla A.C. Cervinara in relazione all’impraticabilità del campo di gioco in occasione della gara del 4 gennaio precedente con la U.S. Alba Durazzano Sant’Agata. Annullava di conseguenza la punizione sportiva della perdita della gara di cui disponeva la ripetizione. Rilevava la Commissione come il giudizio sulla impraticabilità del campo competesse in via esclusiva al direttore di gara e come non vi fossero ragioni, nel caso concreto, per ritenere che la A.C. Cervinara avesse dato luogo, con propria responsabilità diretta, alla impraticabilità rilevata dall’arbitro. Avverso detta decisione proponeva appello la U.S. Alba Durazzano Sant’Agata che lamentava preliminarmente la violazione dell’art. 32 punto 6 C.G.S.. nella parte in cui prevede che (i ricorrenti e) le controparti hanno diritto di essere sentite. Faceva presente, invece, che, pure avendone fatto espressa richiesta nei termini prescritti, non era stata convocata dalla Commissione Disciplinare per la seduta del 4.1.2006; seduta nel corso della quale la Commissione stessa aveva esaminato e deciso il reclamo della A.C. Cervinara. Osservava nel merito che la Commissione aveva travisato il senso delle espressioni usate dall’arbitro nel referto, dal momento che dalla lettura dello stesso e dalle precisazioni successivamente fornite dall’arbitro emergeva chiaramente come si sarebbe potuto agevolmente ovviare alla presenza di acqua sul terreno di gioco (su una superficie di soli 20 metri quadrati circa) se solo la società di casa avesse voluto. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la condanna della A.C. Cervinara alla punizione sportiva (inizialmente disposta dal Giudice Sportivo) della perdita della gara. L’appello della U.S. Alba Durazzano Sant’Agata, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Risulta testualmente dal referto di gara dell’arbitro: La gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco. La zona che va dall’area di porta alla bandierina del calcio d’angolo e a salire per una ventina di metri lungo la fascia laterale si presentava allagata (a causa delle piogge dei giorni passati fino ad oggi). Nonostante ciò devo far presente che appena io e gli assistenti siamo arrivati al campo sportivo abbiamo chiesto alla società di casa di intervenire affinché si potesse ripristinare la situazione. Invano risultava il nostro sollecito in quanto nessuno della società di casa si preoccupava almeno di cercare una soluzione. Emerge in modo fin troppo evidente dalla lettura del referto appena richiamato che l’impraticabilità del terreno di gioco era, ad avviso del direttore di gara, assolutamente rimediabile, visto che vi erano le condizioni perché la situazione si potesse ripristinare. Va da sé che se l’ampiezza della zona del campo allagata ed altre circostanze di fatto non lo avessero consentito l’arbitro non avrebbe invitato la società di casa ad intervento alcuno, laddove è logico supporre che lo ha fatto nella persuasione che un intervento sarebbe bastato a rimediare all’inconveniente. Nel caso in esame l’arbitro non ha attestato, dunque, una situazione di impraticabilità assoluta del campo di gioco; ha evidenziato, al contrario, una impraticabilità del tutto contingente cui, con l’intervento del caso, si sarebbe potuto ovviare. Se mai residuassero dubbi in ordine al pensiero dell’arbitro valgano i chiarimenti dallo stesso resi al Giudice Sportivo; chiarimenti del seguente tenore letterale: … sono giunto sul campo alle 13,20 ed ho notato subito che lo stesso terreno di gioco presentava una enorme pozzanghera che si estendeva dalla area di porta fino alla bandierina del calcio d’angolo e per tutta la linea laterale per una ventina di metri. Ho invitato il dirigente locale, il guardiano del campo ed il capitano a provvedere per eliminare l’acqua, spazzandola via, e tracciare le linee di demarcazione perimetrali e dell’area di rigore. Gli stessi mi rispondevano … e non provvedevano ad eliminare l’inconveniente, senza neanche provare a spazzare l’acqua con attrezzi. Persistendo tale atteggiamento ho atteso l’orario di (?) gara ed alle due abbiamo fatto un sopralluogo sul terreno di gioco e il capitano locale seppure nuovamente invitato a far asciugare il terreno, non faceva provvedere in merito. Preciso che al momento non pioveva e fino all’ora in cui mi sono allontanato non è piovuto. Dalle affermazioni dell’arbitro emerge chiaramente, insomma, che la presenza di acqua in una zona limitata del terreno di gioco avrebbe potuto essere eliminata in modo abbastanza agevole e che la gara avrebbe potuto svolgersi regolarmente. Ciò non è avvenuto non perché la situazione fosse del tutto irrimediabile e perché dunque il campo non avrebbe potuto in alcun modo essere reso praticabile, ma soltanto perché nessuno tra i responsabili della società di casa, nonostante i reiterati inviti dell’arbitro, ha inteso fare alcunché. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio che la Commissione Disciplinare non ha valutato correttamente le emergenze del procedimento ed ha adottato una decisione priva di fondamento; decisione che va, di conseguenza, annullata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Alba Durazzano di Durazzano (Benevento), annulla l’impugnata delibera ed infligge all’A.C. Cervinara la sanzione della perdita della gara suindicata per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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