F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 10. APPELLO DELLA S.S. SILANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA / PROMOSPORT DEL 12.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 114 del 4.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 10. APPELLO DELLA S.S. SILANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA / PROMOSPORT DEL 12.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 114 del 4.4.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 3.4.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Promo Sport Calcio avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara Silana-Promo Sport Calcio del 12.3.2006 (Com. Uff. n. 109 del 22 marzo 2006). Osservava la Commissione che la mancata presentazione della soc. Promo Sport per la disputa della gara contro la soc. Silana era stata determinata da forza maggiore, ed esattamente all’abbondante nevicata e da un successivo incidente d’auto che, alla luce delle note dell’ANAS in data 16 e 24.3.2006 ed in data alla mano - aveva reso non transitabile la strada statale n. 107. Avverso tale decisione proponeva appello la S.S. Silana che rilevava come la squadra della A.S. Promo Sport avrebbe potuto raggiungere il luogo di svolgimento della gara se solo avesse fatto uso delle normali (e consigliate, dai bollettini ANAS) catene. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino dell’originaria decisione del Giudice Sportivo. L’appello della S.S. Silana non è ammissibile. A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società occorre rilevare che per effetto di quanto previsto dall’art. 55 delle N.O.I.F. le decisioni delle Commissioni Disciplinari in tema di mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore sono assunte in seconda ed ultima istanza, come dire che non sono impugnabili innanzi a questa Commissione d’Appello. Ne discende, pertanto e come già detto, che l’appello proposto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55.2 N.O.I.F., l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Silana di San Giovanni in Fiore (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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