F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 2. APPELLO DELL’U.S. CASARANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA SEGUITO GARA U.S. CASARANO/A.S.D. BARLETTA DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 36 del 2.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 2. APPELLO DELL’U.S. CASARANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA SEGUITO GARA U.S. CASARANO/A.S.D. BARLETTA DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 36 del 2.3.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 2 marzo 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, chiamata a decidere in merito alla gara U.S. Casarano–A.S.D. Barletta del 5.2.2006, infliggeva alla U.S. Casarano la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale decisione preannunziava appello la società che tuttavia non dava seguito allo stesso, non inoltrando nelle modalità e nei termini prescritti i motivi dell’impugnazione. Ne consegue, a norma dell’art. 29 punti 6, 9 e 13 C.G.S., l’inammissibilità dell’appello e l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, commi 6 e 9, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Casarano di Casarano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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