F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 3. APPELLO DELL’A.S.D. CAVAGNOLO 03 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, RISPETTIVAMENTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.3.2006 AL SIG. RAMELLO ROBERTO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 AL CALCIATORE MORREALE RANDAZZO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 3. APPELLO DELL’A.S.D. CAVAGNOLO 03 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, RISPETTIVAMENTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.3.2006 AL SIG. RAMELLO ROBERTO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 AL CALCIATORE MORREALE RANDAZZO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006) Avverso i provvedimenti delle sanzioni inflitte rispettivamente dell’inibizione fino al 27.3.2006 al Sig. Ramello Roberto e della squalifica fino al 30.6.2007 al calciatore Morreale Randazzo Massimo, di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 2 marzo 2006, proponeva appello avanti la C.A.F. la A.S.D. Cavagnolo 03. Rileva la C.A.F. che il ricorso in epigrafe è stato inoltrato per via postale il 10 marzo 2006 oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto l’appello è inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dall’ A.S.D. Cavagnolo 03 di Cavagnolo (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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