F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 4. RICORSO DELLA A.C. JUVE POGGIOMARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA LA CARITÀ/JUVE POGGIOMARINO DEL 7.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 4. RICORSO DELLA A.C. JUVE POGGIOMARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA LA CARITÀ/JUVE POGGIOMARINO DEL 7.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006) Con atto del 4.4.2006, l’A.C. Juve Poggiomarino, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 74 del 9 marzo 2006, relativo alla gara Santa Maria La Carità – Juve Poggiomarino, del 7.1.2006, con cui, confermando la decisione del Giudice Sportivo, si disponeva la ripetizione della gara. A sostegno del ricorso, con cui sostanzialmente si richiedeva la sanzione della perdita della gara (0-3) a carico della società ospitante Santa Maria La Carità, la ricorrente lamentava in buona sostanza che la decisione assunta dall’arbitro di sospendere la gara era venutasi a verificare a seguito di gravi intemperanze dei calciatori del Santa Maria La Carità (l’arbitro riconosceva il n. 2 De Rosa Francesco), che avevano messo in serio dubbio l’incolumità dell’arbitro stesso. La società ricorrente sosteneva la tesi secondo cui sarebbero prevalenti i motivi per cui è stato necessario sospendere la gara rispetto all’errore tecnico commesso dall’arbitro che ha comportato la decisione del Giudice Sportivo, confermata dalla Commissione Disciplinare, della ripetizione della gara. Sentito dalla Commissione Disciplinare l’arbitro confermava quanto riportato sul referto di gara, ammettendo l’errore tecnico, peraltro implicitamente ammesso già nel supplemento di referto. Il ricorso va respinto; l’errore tecnico commesso dall’arbitro, comunque da lui confermato, elide qualsiasi valenza tecnica della gara da quel momento in poi; non è ipotizzabile, pertanto, la sanzione della perdita della gara in quanto la stessa non è più valida dal momento dell’errore tecnico arbitrale, e le sanzioni disciplinari, peraltro adottate, non possono consistere nella perdita della gara, la cui irregolarità risaliva al precedente momento dell’errore tecnico. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Juve Poggiomarino di Poggiomarino (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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