F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 6. APPELLO DELL’A.S. AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GARE EFFETTIVE – CON OBBLIGO DELLA DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 114 del 30.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 6. APPELLO DELL’A.S. AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GARE EFFETTIVE – CON OBBLIGO DELLA DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 114 del 30.3.2006) Con ricorso datato 10.4.2006, l’A.S. Akragas Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 114 del 30 marzo 2006, in relazione alla gara di Coppa Italia Dilettanti Rosarno/Akragas del 15.3.2006, nella parte in cui era stata irrogata alla ricorrente la sanzione della squalifica del campo per cinque gare, con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse. Si chiede, in esito ad una rivalutazione delle risultanze acquisite, in via principale l’irrogazione di una semplice ammenda e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate, con eliminazione delle sanzioni accessorie relative. Va in primo luogo ribadito che la sanzione irrogata corrisponde perfettamente, quanto a natura e forma, a quanto previsto al riguardo dalle norme applicabili, atteso il grave e reiterato compimento di fatti di violenza da parte dei sostenitori della società ricorrente. Unico elemento che non risulta, in base alla ricostruzione contenuta nella decisione impugnata, del tutto chiarito è quello attinente al se nella specie vi sia stata o meno volontaria invasione di campo da parte di quegli stessi sostenitori, considerato anche l’incontestato degrado delle strutture dell’impianto della società ospitante, che potrebbe aver in qualche misura favorito o almeno non sufficientemente contenuto un deflusso forzoso, che poteva assumere l’aspetto (ma solo l’aspetto) di una invasione. Considerato il clima venutosi a creare anche per il comportamento di un atleta del Rosarno in particolare, si ritiene che la decisione impugnata si sia basata su di un profilo almeno incerto e come tale non ascrivibile con assoluta pertinenza ad un fattore di volontà non coartata dei sostenitori dell’odierna ricorrente. In questa situazione, ferma la gravità degli ulteriori comportamenti violenti, sicuramente ascrivibili ai predetti, appare conseguente ridurre a quattro gare effettive la squalifica del campo, da disputarsi a porte chiuse e in campo neutro. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’A.S. Akragas Calcio di Agrigento, riduce la sanzione della squalifica del campo a quattro gare effettive – con obbligo della disputa in campo neutro e a porte chiuse. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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