F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 7. APPELLO DELL’A.S.D. S. STEFANO RENDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, RISPETTIVAMENTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2006 AL SIG. BARC CARMELO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2006 AL CALCIATORE METALLO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.3.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 7. APPELLO DELL’A.S.D. S. STEFANO RENDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, RISPETTIVAMENTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2006 AL SIG. BARC CARMELO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2006 AL CALCIATORE METALLO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.3.2006). I motivi di “reclamo”presentati da un non identificato soggetto su carta intestata della società ricorrente sono irrituali, generici e non contengono i requisiti minimi prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva. L’appello è manifestamente inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. S. Stefano Rende di Rende (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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