F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 8. APPELLO DEL BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLZANO BOZEN 1996/BELLUNO DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 17.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06
8. APPELLO DEL BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA BOLZANO BOZEN 1996/BELLUNO DEL 5.2.2006 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110
del 17.2.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 17 febbraio 2006 la
Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo
proposto dal F.C. Bolzano-Bozen avverso la delibera con cui il Giudice Sportivo
aveva inflitto al calciatore Ghione Matteo la squalifica per due gare effettive (Com.
Uff. n. 104 dell’8 febbraio 2006).
Avverso tale decisione preannunziava appello la società che tuttavia non dava
seguito allo stesso, non inoltrando nelle modalità e nei termini prescritti i motivi dell’impugnazione.
Ne consegue, a norma dell’art. 29 punti 6, 9 e 13 C.G.S., l’inammissibilità dell’appello
e l’incameramento della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 commi 6 e
9 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Bolzano Bozen 1996 e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
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