F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 9. APPELLO DELLO S.C. REAL BARRAFRANCA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARRAFRANCA/REAL GELA DEL 2.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 38 del 6.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 9. APPELLO DELLO S.C. REAL BARRAFRANCA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARRAFRANCA/REAL GELA DEL 2.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 38 del 6.4.2006) Con ricorso datato 7.4.2006, lo Sport Club Real Barrafranca 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico con cui era stato respinto il ricorso di esso club avverso la decisione di considerare validamente disputata la partita di ritorno del play- off del Campionato Giovanissimi contro l’A.S.Real Gela, malgrado la gara di andata fosse stata data vinta all’odierno ricorrente, a tavolino, per irregolarità nella lista dei giocatori avversaria, per 0-3. A quanto è dato cogliere dall’invero non chiarissimo ricorso, la tesi del ricorrente è quella secondo cui, essendo stata la gara di andata decisa dal Giudice Sportivo, la gara di ritorno non avrebbe dovuto essere disputata, atteso che, si sostiene, nei play- off del Campionato Giovanissimi varrebbe soltanto il risultato acquisito sul campo. La tesi suesposta non può essere condivisa: le disposizioni federali relative ai play-off della categoria in argomento non dispongono in alcun modo che la sconfitta a tavolino non consenta lo svolgimento della gara di ritorno, ferma restando la valenza dello 0-3 inflitto in sede di reclamo; non si rinviene infatti al riguardo alcuna disposizione in tal senso né nel Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, né nel Com.Uff. n, 171/A (o 172 /A, che lo ha sostituito) della F.I.G.C., attinenti alla competizione de qua. Poiché la gara di ritorno è stata regolarmente disputata e si è conclusa con il risultato di 0-4, a favore della A.S. Real Gela, ne consegue che quest’ultima è stata legittimamente ammessa al turno successivo, per il computo complessivo delle reti realizzate nelle due partite. Il reclamo, pertanto, va rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dallo S.C. Real Barrafranca di Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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