F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 26/07/05 APPELLO A.C. FIRENZE RONDINELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI Û 1.500,00 CON DIFFIDA E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 AL CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 26/07/05 APPELLO A.C. FIRENZE RONDINELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI Û 1.500,00 CON DIFFIDA E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 AL CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.6.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A. C. Firenze Rondinella ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe. La decisione, oggetto dell’ odierno ricorso, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 188 del 30 maggio 2005, inflisse la squalifica fino al 20.11. 2005 al calciatore Bochicchio Rossano. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S.. Segnatamente la A.C. Firenze Rondinella ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell’art. 31/a1) C.G.S. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio. In relazione al primo motivo di appello, l’appellante rileva che il Giudice Sportivo dapprima ed indi la Commissione Disciplinare avrebbero errato nell’attribuire valore probatorio al rapporto del Commissario di Campo, riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Fortis Juventus/Firenze Rondinella del 29.5.2005 valida per il play out del Campionato di Serie D, perché non rientrante nel novero dei documenti ufficiali utilizzabili ai fini della decisione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31/a1) C.G.S. e 68 N.O.I.F.. Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta, altresì, che, utilizzando illegittimamente il rapporto del Commissario di Campo, i Giudici Sportivi hanno sanzionato il calciatore Bochicchio sulla scorta di una identificazione dello stesso, quale responsabile dell’aggressione nei confronti del portiere della squadra avversaria alla fine della gara, in realtà incerta e mai comprovata ed anzi smentita dalle immagini tratte dalle riprese televisive di cui alla videocassetta VHF versata in atti. Rileva, questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, infondato. Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti. Dall’esame degli atti, invero, si ricava agevolmente che il Bochicchio è stato individuato quale autore dell’aggressione ai danni del portiere della Fortis Juventus dall’arbitro della gara ed espulso per tale ragione dal terreno di giuoco. Nel referto arbitrale, infatti, alla voce calciatori espulsi si legge testualmente: “ a fine gara mentre ci avviavamo verso gli spogliatoi, a seguito di un battibecco il calciatore n. 18 Bochicchio Rossano, della società Rondinella FI, colpiva con un pugno al volto il portiere della società avversaria, senza causargli danni fisici. Il pugno veniva sferrato con due mani unite”. Il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, hanno correttamente applicato nel caso in esame le norme richiamate. Il Commissario di Campo ha, nell’occasione, fornito un ulteriore contributo di conoscenza in ordine alla dinamica dell’evento sanzionato, ma non è sulla relazione di questi che deve ritenersi fondata la decisione censurata. Nella fattispecie in esame é il referto arbitrale, a norma dell’art. 31/a1) C.G.S., che costituisce prova privilegiata poiché é detta norma che statuisce espressamente che “ I rapporti dell’ arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La fede privilegiata del referto arbitrale, altresì, non può essere confutata da riprese televisive che, peraltro, nel caso in esame non hanno fornito il contributo fondamentale prospettato e comunque non tale da scalfire quanto con assoluta chiarezza evidenziato dal direttore di gara. In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorsa la Commissione Disciplinare e, pertanto ,alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.S.S. ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Firenze Rondinella di Firenze e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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