F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 14/04/06 1. APPELLO DEL G.S. C.R. PRO SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CALCIO A 5/PRO SCICLI DELL’8.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 588 del 12.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 14/04/06 1. APPELLO DEL G.S. C.R. PRO SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CALCIO A 5/PRO SCICLI DELL’8.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 588 del 12.4.2006) Il G.S. C.R. Pro Scicli proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale veniva respinto il ricorso avverso l’esito della gara Atletico Calcio a 5/Pro Scicli dell’8.4.2006. La ricorrente assumeva la irregolarità della partecipazione alla gara dei calciatori Rivas Dominguez Antonio, Larrea Digno Daniel e Nunez Avalos Feliciano. In realtà dagli accertamenti compiuti, in sede di prima istanza, presso il competente Ufficio Tesseramento, i calciatori in questione risultavano tutti regolarmente tesserati in qualità di “dilettanti italiani (status 3)”. Ad ogni buon conto, in ipotesi fondata sui motivi denunciati dalla reclamante, l’eventuale revoca dei tesseramenti in questione (accertamento della falsità delle relative carte di identità) non comporterebbe la sanzione sportiva della perdita della gara, in quanto l’efficacia retroattiva di detta revoca, non risulta contemplata dalla fattispecie normativa di cui all’art. 42 lett. a) ultima parte delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. C.R. Pro Scicli di Scicli (Ragusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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