F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 14/04/06 1. APPELLO DEL G.S. C.R. PRO SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CALCIO A 5/PRO SCICLI DELL’8.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 588 del 12.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 14/04/06
1. APPELLO DEL G.S. C.R. PRO SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ATLETICO CALCIO A 5/PRO SCICLI DELL’8.4.2006 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.
588 del 12.4.2006)
Il G.S. C.R. Pro Scicli proponeva appello avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale veniva
respinto il ricorso avverso l’esito della gara Atletico Calcio a 5/Pro Scicli
dell’8.4.2006. La ricorrente assumeva la irregolarità della partecipazione alla gara
dei calciatori Rivas Dominguez Antonio, Larrea Digno Daniel e Nunez Avalos
Feliciano. In realtà dagli accertamenti compiuti, in sede di prima istanza, presso il
competente Ufficio Tesseramento, i calciatori in questione risultavano tutti regolarmente
tesserati in qualità di “dilettanti italiani (status 3)”.
Ad ogni buon conto, in ipotesi fondata sui motivi denunciati dalla reclamante,
l’eventuale revoca dei tesseramenti in questione (accertamento della falsità delle
relative carte di identità) non comporterebbe la sanzione sportiva della perdita della
gara, in quanto l’efficacia retroattiva di detta revoca, non risulta contemplata dalla
fattispecie normativa di cui all’art. 42 lett. a) ultima parte delle N.O.I.F..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S.
C.R. Pro Scicli di Scicli (Ragusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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