F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 1. APPELLO DEL F.C. ANDICE PIOLTELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLUSCO C.G. / ANDICE PIOLTELLESE DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 16.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 1. APPELLO DEL F.C. ANDICE PIOLTELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLUSCO C.G. / ANDICE PIOLTELLESE DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 16.3.2006) Il F.C. Andice Pioltellese proponeva ricorso a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia del 16 marzo 2006 che aveva annullato la delibera del Giudice Sportivo del 16 febbraio 2006 che aveva sanzionato la Società U.S. C.G. Bellusco con la perdita della gara per 0-3 a favore del F.C. Andice Pioltellese. Il ricorrente si doleva della decisione della Commissione Disciplinare che avendo annullato la delibera del Giudice Sportivo che aveva sanzionato, come sopra detto, con la perdita della partita in danno della U.S. C.G. Bellusco per non aver liberato il campo dalla neve in precedenza abbondantemente caduta, aveva disposto il differimento della gara. Ritiene il ricorrente che la suddetta decisione debba essere riformata in quanto pone a base della sua motivazione non il mancato spalamento della neve caduta, certamente addebitabile alla squadra ospitante, ma alla presenza di ghiaccio dovuto alle note rigide condizioni atmosferiche nei mesi di gennaio-febbraio dell’anno in corso. Ritiene questa Commissione che il reclamo vada respinto in quanto, come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare tali condizioni atmosferiche (divenute fatto notorio) hanno in realtà impedito lo svolgimento della gara che non si è potuta disputare non tanto per la presenza di neve non rimossa, quanto per il fatto certo del campo ghiacciato. Del resto il referto arbitrale che parla di “strati di neve ghiacciata” non può che significare che il campo fosse ghiacciato e tale evento, a differenza dalla neve non rimossa, certamente non è addebitabile alla squadra ospitante. Del resto questa Commissione ha già più volte ritenuto, sempre con riferimento allo stesso periodo dell’anno ed alla stessa zona geografica, tale evenienza quale causa di forza maggiore che sebbene forse prevedibile ma è non certamente imputabile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Andice Pioltellese di Pioltello (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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