F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. FINCAF GROUP MODICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRATANESE / FINCAF GROUP MODICA DEL 26.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 22.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06
2. APPELLO DELL’A.S.D. FINCAF GROUP MODICA AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA GIARRATANESE / FINCAF GROUP MODICA DEL 26.12.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia –
Com. Uff. n. 42 del 22.3.2006)
Con ricorso notificato il 27.3.2006 la A.S.D. Fincaf Group Modica impugnava
innanzi alla C.A.F., quale giudice di seconda istanza, il provvedimento di cui al
Comunicato Ufficiale n. 42, pubblicato in data 23 marzo 2006 del Comitato
Regionale Sicilia con il quale la Commissione Disciplinare, (giudice di primo grado
in virtù di impugnativa del Presidente Regionale ex art. 40 punto 9 C.G.S.) in
relazione alla partita Giarratanese/Fincaf Group Modica, aveva inflitto a quest’ultima
la perdita della gara con risultato di 3-0 (oltre alla squalifica dei calciatori
Salvatore Di Giacomo, Marco Scolla e Tiziano Di Mauro fino al 16.4.2006).
Rappresentava la parte ricorrente una situazione di fatto del tutto diversa da
quella risultante dal referto arbitrale, ed in particolare, lamentava tra l’altro che l’arbitro:
A) avrebbe fischiato un calcio di rigore in favore della squadra avversaria non
consentendo poi di batterlo; B) avrebbe spintonato il calciatore Di Giacomo e dato
un pugno in faccia al portiere Di Mauro, avvicinatisi entrambi per chiedere spiegazioni;
C) avrebbe allontanato il Presidente della ricorrente, avvicinatosi per calmare
gli animi; D) avrebbe decretato la fine della partita e non la semplice sospensione
omettendo peraltro di mostrare cartellini rossi e/o gialli; E) avrebbe deriso dirigente
e calciatori.
Rileva preliminarmente la C.A.F. che l’appello è inammissibile poiché non è in
atti la prova che il ricorso sia stato notificato anche alla controparte nei termini di
rito, omissione che rende il ricorso stesso inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 commi 5 e
9 C.G.S., per omesso invio di copia delle motivazioni alla società controparte, l’appello
come innanzi proposto dall’A.S.D. Fincaf Group Modica di Modica (Ragusa)
e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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