F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 3. APPELLO DEL BOYS PRO SAN GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIAMMA SANGIOVANNESE / BOYS PRO SAN GIORGIO DEL 9.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 23.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 3. APPELLO DEL BOYS PRO SAN GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIAMMA SANGIOVANNESE / BOYS PRO SAN GIORGIO DEL 9.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 23.3.2006) Con ricorso ritualmente presentato la società Boys Pro San Giorgio ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che ha rigettato il reclamo proposto avverso il risultato della gara del 9.1.2006 Fiamma Sangiovannnese/Boys Pro San Giorgio del 9.1.2006, terminata con il punteggio di 2 a 1. In questa sede la ricorrente sostanzialmente lamenta quanto già inutilmente rappresentato alla Commissione Disciplinare, che nella suddetta gara la società Fiamma Sangiovannese avrebbe impiegato cinque calciatori “fuori quota”anzicchè quattro, violando, così, la norma dell’impiego di solo quattro calciatori “fuori quota”. Il ricorso è inammissibile. I motivi addotti a sostegno del gravame, infatti, riguardano censure di merito improponibili davanti a questa C.A.F.. L’articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva preclude la possibilità a questa Commissione d’Appello Federale di pronunciare una nuova valutazione dei fatti che hanno formato oggetto delle precedenti deliberazioni degli organi di Giustizia Sportiva in quanto chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Ne consegue che occorre dichiarare inammissibile il ricorso con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Boys Pro San Giorgio di San Giorgio a Cremano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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