F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 4. APPELLO DELL’A.S.D. OLMO 84 DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIOLA SIROL SINO AL 31.8.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 23.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06
4. APPELLO DELL’A.S.D. OLMO 84 DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIOLA SIROL SINO AL 31.8.2006
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del
23.3.2006)
L’A.S.D. Olmo 84 Donatello ha proposto appello avverso la delibera del Giudice
Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta del
Settore Giovanile e Scolastico pubblicata sul C.U. n. 33 del 23 marzo 2006, con la
quale è stata disposta la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Piola Sirol
sino al 31.8.2006.
Nel ricorso si ritiene che il Giudice Sportivo di 2° Grado pur riconoscendo l’incongruità
della decisione del Giudice Sportivo, al punto da ridurre la sanzione inflitta
al Piola dal 31.12.2006 al 31.8.2006, avrebbe comunque applicato una squalifica
esagerata rispetto all’entità del fatto. Si chiede, in sostanza, un riesame del merito,
che, in questa sede non è consentito, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D: Olmo 84 Donatello di Madonna
dell’Olmo (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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