F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 6. APPELLO DEL SIG. GIAMPAOLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 37, 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06
6. APPELLO DEL SIG. GIAMPAOLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 37, 38 DEL
REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione
Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006
Il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dall’Ufficio
Indagini, pervenuti in data 30.11.2005, relativi alla richiesta di accertamenti, avanzata
dal Settore Tecnico della F.I.G.C., in merito all’attività effettivamente svolta dall’allenatore
Marco Giampaolo, tesserato per la società calcistica Ascoli Calcio 1898
S.p.A., quale allenatore in seconda della prima squadra.
Atteso che l’ attività di indagine traeva origine da una denuncia presentata
dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, indirizzata al Settore Tecnico della
F.I.G.C., con la quale si segnalava la particolare situazione relativa alla conduzione
tecnica della società di calcio dell’Ascoli, partecipante al Campionato di Serie A per
la stagione calcistica 2005/2006, caratterizzata dal fatto che, secondo quanto
riportato da notizie di stampa e da altri organi di informazione pubblica, la guida
della prima squadra della società calcistica in questione, sarebbe, di fatto, palesemente
affidata al Sig. Marco Giampaolo, in possesso di una qualificazione professionale
inferiore rispetto a quella richiesta dal vigente Regolamento del Settore
Tecnico, mentre, formalmente, risulterebbe tesserato, quale allenatore responsabile
della prima squadra, il Sig. Massimo Silva, tecnico di prima categoria, in possesso
della necessaria qualifica.
Visto l’art. 28, comma 4 lettera b), C.G.S., nonché gli artt. 36 punto 2 e 38 punto
6 del Regolamento del Settore Tecnico, deferiva alla Commissione Disciplinare
presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.:
1. il Signor Massimo Silva, allenatore responsabile della prima squadra dell’Ascoli
Calcio 1898 S.p.A;
2. il Signor Marco Giampaolo, allenatore in seconda della prima squadra
dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui
all’art.1 C.G.S., nonché per la violazione, da parte del solo Giampaolo, delle disposizioni
di cui all’art. 37 punto 1, lett. Aa) e 38 punto 4 del Regolamento del Settore
Tecnico, per avere posto in essere i comportamenti di cui alla parte motiva.
La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. dichiarava
Massimo Silva e Marco Giampaolo responsabili degli addebiti disciplinari loro
mossi infliggendo la sanzione di ? 5.000,00 con diffida a Massimo Silva e la
sanzione della squalifica fino al 15.5.2006 a Marco Giampaolo (Com. Uff. n. 116 del
27 marzo 2006).
Avverso tale decisione ricorrevano Massimo Silva e Marco Giampaolo sostenendo:
- inammissibilità del deferimento;
- insussistenza, infondatezza ed errata interpretazione degli elementi probatori
posti a fondamento della decisione impugnata.
Chiedevano di annullare e revocare la sanzione irrogata, o in subordine ridurre
al presofferto la sanzione della squalifica al Giampaolo fino al 15.5.2006 ed alla
misura di giustizia l’ammenda al Silva.
I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Risulta dagli atti che l’Ufficio Indagini visionava due gare di campionato ed un
allenamento infrasettimanale descrivendo gli atteggiamenti tenuti dai due tecnici e
valorizzando, in particolare, la condotta del Giampaolo che seguiva gli incontri in
piedi dando continue indicazioni, effettuando richiami ed incitando i calciatori,
nonché provvedendo alle sostituzioni. In tali occasioni il Silva teneva una condotta
sostanzialmente passiva limitandosi a qualche intervento verbale.
In occasione dell’allenamento il Silva svolgeva funzioni di arbitro senza mai dare
indicazioni ai calciatori, compito che, invece, svolgeva il Giampaolo a bordo
campo.
La tesi difensiva da sempre sostenuta è che la conduzione tecnica della squadra
sia comunque riservata al Silva, come sovrintendente a tutte le decisioni necessarie
in ogni campo della detta conduzioni e che il Giampaolo lo coadiuvi nell’ambito di
una progettualità di guida collegiale della squadra stessa.
Cosicché, ferme restando le prerogative del Silva, il Giampaolo ne attuerebbe le
previe direttive, con particolare riguardo alla cura della fase tattica difensiva.
Come già osservato dal Giudice di 1° grado anche se si seguisse l’impostazione
sopra indicata dovrebbe sempre giungersi alla conclusione che il Giampaolo svolge
funzioni tipiche dell’allenatore responsabile in prima della conduzione tecnica della
squadra, non altrimenti potendosi qualificare la sostituzione dei calciatori, l’osservazione
diretta delle fasi di gioco con interventi, consigli e richiami.
Analogo discorso vale per la fase degli allenamenti, il tutto svolgendosi al di fuori
di quella che è l’ordinaria regolamentazione dei compiti affidati a soggetti tesserati
come allenatori, in relazione alla fondamentale circostanza che il Giampoalo non è
abilitato a svolgere le dette funzioni di allenatore in prima.
E’ poi solo un ulteriore riscontro quello derivante dalle dichiarazioni rilasciate dal
calciatori dell’Ascoli, sentiti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, le quali
sostanzialmente confermano la rilevanza del ruolo svolto dal Giampaolo.
Altrettanto va detto per la del tutto inusuale esposizione mediatica conferita al
medesimo, la cui identificazione come effettivo allenatore dell’Ascoli traspare dalla
stragrande maggioranza dei servizi di informazione, senza che il Giampaolo si sia
mai premurato di precisare o di smentire.
Deve dunque ritenersi che, nella migliore delle ipotesi, il Silva abbia abdicato a
taluni compiti fondamentali della sua funzione, non riconducibili, per la loro tipicità,
nell’ambito della guida tecnica di gruppo di una squadra di calcio. E che, quindi, il
Giampaolo abbia assunto una posizione non consentitagli dal tipo di abilitazione
ottenuto.
La responsabilità del Silva, è dunque, in relazione all’art. 1 C.G.S., di avere consentito
che si instaurasse e permanesse una situazione di palese violazione del
dovere di lealtà e correttezza sportive in rapporto alla normativa che regola i suoi
compiti; quella del Giampaolo è di avere specificamente violato gli artt. 37 e 38 del
Regolamento del Settore Tecnico svolgendo, come contestatogli, mansioni riservate
a Tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga, di
competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
Alla luce di tali argomentazioni e dati di fatto oggettivi, la ulteriore tesi difensiva,
circa il fatto che il deferimento si è fondato solo sulla visione, da parte dell’Ufficio
Indagini, di due gare, una partita di allenamento ed una partita, a fronte di 30 gare
e di 300 allenamenti, non trova assolutamente fondamento.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami n. 5 e 6 come innanzi proposti rispettivamente
dai Sigg.ri Silva Massimo e Giampaolo Marco, li respinge. Dispone
incamerarsi le tasse reclamo.
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