F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 8. APPELLO DELL’A.S. SURBO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA SANZIONE DELLA PERDITA DI ALCUNE GARE A DANNO DELL’A.S. PALAGIANELLO PER LA PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TROTOLO GRAZIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 43 del 6.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06
8. APPELLO DELL’A.S. SURBO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’
DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA SANZIONE DELLA
PERDITA DI ALCUNE GARE A DANNO DELL’A.S. PALAGIANELLO PER LA
PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TROTOLO GRAZIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia –
Com. Uff. n. 43 del 6.4.2006)
Nella fattispecie in esame, per poter accedere all’interesse indiretto di cui
all’art. 29 comma 3 C.G.S., la ricorrente invoca l’istituto dell’illecito sportivo
di cui all’art. 6 C.G.S.. Per giurisprudenza costante l’impiego irregolare di un
calciatore, fattispecie prevista dall’art. 12 C.G.S., non integra gli estremi
dell’illecito sportivo, diversa fattispecie regolata dall’art. 6 C.G.S.. Devesi
pertanto ribadire che l’azione è proponibile solo da chi ha interesse diretto
e nella fattispecie, la società ricorrente non ha detto interesse.
Appare corretta pertanto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal
precedente Giudice e per l’effetto, devesi ritenere infondato il proposto appello.
Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.
Surbo di Surbo (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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