F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 20/04/06 1. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 20/04/06 1. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005) Nel corso della gara Ravenna – Genoa, valida per il Campionato di Serie C/1, veniva impiegato, a partita in corso, dal Genoa il calciatore Antonio Ghomsi, destinatario di due giornate effettive di squalifica, inflittegli nel corso del Campionato Primavera 2004/2005, allorché ancora militava nella Salernitana, di cui aveva scontato la prima in occasione dell’incontro Salernitana-Lecce del 30.4.2005. Il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 17, comma 6, C.G.S., dopo aver rilevato che il Ghomsi non aveva scontata la residua giornata di squalifica, riteneva che le giornate di squalifica residue andassero scontate in occasione delle gare ufficiali in cui era impegnata la prima squadra della società di nuova appartenenza ed applicava la sanzione sportiva della perdita della gara e l’ammonizione al calciatore. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, adita con reclamo dal Genoa, revocava le sanzioni inflitte. Su ricorso del Ravenna, questa Commissione, nella seduta del 12.12.2005, ha sospeso il procedimento ed ha richiesto alla Corte federale un parere interpretativo, sulle norme applicabili nella materia de qua, attesa la inconciliabilità delle discordi decisioni al riguardo del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. Con delibera del 22.3/11.4.2006, la Corte federale ha espresso parere interpretativo nel senso che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni. Pervenuto detto autorevole parere, questa Commissione convocava nuovamente le parti alla seduta del 20.4.2006 e in esito alla discussione avutasi, è pervenuta alla decisione di cui in appresso. Fermo il fatto che questa Commissione non ritiene di potersi discostare dal parere espresso dalla Corte federale, che invero condivide in assoluta consonanza di impostazione, argomentazioni e conclusioni, va ancora osservato quanto segue. La tesi secondo cui in realtà il parere stesso non sarebbe esaustivo, risolvendosi sostanzialmente in una affermazione di principio, non può essere in alcun modo condivisa. La esegesi compiuta delle norme che regolano la materia, l’analisi, anche comparata delle stesse, la individuazione della ratio sottostante e l’inquadramento sistematico della disciplina esaminata hanno, a seguito di un argomentare di assoluto rigore tecnico-giuridico e logico, condotto alla conclusione ricordata, eviden- ziandosi opportunamente che la disposizione di cui al sesto comma dell’art. 17 appare ispirata all’esigenza di garantire l’afflittività della sanzione anche nel caso di trasferimento del calciatore in altra società; una diversa interpretazione avrebbe fatto venir meno il carattere speciale e derogatorio della norma de qua, che è espressamente sottolineato dalla lettera della norma stessa. Particolarmente significativo appare il profilo secondo cui alla locuzione “squadra” utilizzata dalla norma stessa, deve essere attribuito il valore dell’indicazione di un collegamento con la competizione in cui si è verificata la condotta illecita, non potendo la deroga prevista dalla diversa norma posta per il caso di squalifica da scontarsi da parte del calciatore trasferito che riguardare il cennato collegamento. Un’interpretazione diversa da quella suindicata svuoterebbe di contenuto il riferimento alla prima squadra, che costituisce invece il punto centrale della speciale disciplina posta dall’art. 17, comma 6, C.G.S.. Accertata quindi la completezza e la pregnanza, oltrechè l’alto profilo giuridico del parere di che trattasi, va respinta ogni valutazione riduttiva dello stesso. Si sono peraltro sollevati altri profili di derivante doglianza, legati per un verso al preteso vizio di costituzionalità che connoterebbe una interpretazione come adottata. Ma non v’è, all’evidenza una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto non risultano lesi né il profilo di eguaglianza (la situazione, sotto il profilo disciplinare, di un calciatore trasferito non può essere equiparata a quella di in calciatore che rimanga nella Società di appartenenza), nè quello di ragionevolezza, atteso che proprio l’esigenza di garantire l’afflittività della sanzione giustifica una apparente discrasia applicativa. Non risulta neppure violato il principio costituzionalmente garantito della pronta intelligenza del dettato normativo onde esigerne l’applicazione; a parte il pur assorbente rilievo secondo cui la ben nota sentenza della Corte Costituzionale era riferita esclusivamente alla materia penale, deve evidenziarsi che, ammesso solo per ipotesi che la norma non sia di non facile intelligenza, pure, essa è diretta ad un mondo (Dirigenti, Collaboratori ed Ausiliari) assai competente al riguardo e versato nella lettura e nella applicazione delle norme regolamentari, e pertanto non in condizioni di invocare una intelligibilità ritenuta opinabilmente complessa. Da ultimo va escluso che una disposizione del genere violi il principio di libera concorrenza, atteso che il danno economico che potrebbe (in astratto) derivare dalla consapevolezza che il calciatore dovrà scontare presso la nuova società e in prima squadra le giornate di squalifica residue, appare soltanto eventuale e comunque, afferente allo status disciplinare del calciatore, andandone a comporre, assieme alle altre componenti delle sue caratteristiche, la figura complessiva. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, annulla l’impugnata delibera e ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva al Genoa Cricket and F.C. S.p.A. la punizione sportiva della perdita per 0 - 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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