F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 1. APPELLO DELL’HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DIANDA SALIF (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
1. APPELLO DELL’HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DEL
RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE DIANDA SALIF (Delibera della Commissione Tesseramenti –
Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)
Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’Hellas Verona
Football Club S.p.A. ha impugnato il provvedimento, emesso dalla Commissione
Tesseramenti il 10.3.2006 (Com.. Uff. n. 21/D), con il quale è stato rigettato il
reclamo avverso il diniego al tesseramento del calciatore Dianda Salif, comunicato
dall’Ufficio Tesseramento con nota del 15 febbraio 2006, perché non legalmente
residente in Italia da almeno 12 mesi così come previsto dal C.U. n. 225/A del 13
giugno 2005.
L’odierna reclamante contesta la decisione della Commissione Tesseramenti e
ritiene, in particolare, che essa sia incorsa in errore perché ha attribuito rilevanza ,
ai fini della legittimità del tesseramento di un calciatore extracomunitario legalmente
residente in Italia, esclusivamente al dato formale della residenza anagrafica.
L’appello, seppur per ragioni diverse da quelle prospettate dalla società ricorrente,
è infondato.
Indubbiamente, come sostenuto dalla reclamante e contrariamente a quanto
argomentato dalla Commissione Tesseramenti, la “residenza legale” in Italia di un
cittadino extracomunitario non necessariamente coincide con la residenza anagrafica,
ovvero con la registrazione presso un determinato Comune dello Stato.
Lo status di cittadino extracomunitario legalmente presente nel territorio
(ancorché introdottovisi illegalmente) si acquisisce con il rilascio, all’esito di un procedimento
amministrativo disciplinato attualmente dalla legge n. 189/2002, di un
permesso di soggiorno, anche a tempo determinato, che può fondarsi su accertati
motivi di studio, lavoro, ricongiungimento al nucleo familiare, per motivi politici
e negli altri casi previsti dalla legge.
L’esito positivo dell’istruttoria, rigorosamente disciplinata dalla normativa testé
richiamata e demandata agli uffici amministrativi della Polizia di Stato, si conclude
con il rilascio di un documento che attesta la legale presenza del cittadino extracomunitario
nel territorio dello Stato italiano e che, indi, legittima la successiva fissazione
della residenza o della dimora in un Comune italiano.
Orbene, nel caso in esame il calciatore Dianda Salif, giunto in Italia minorenne
nel settembre 2004, ha ottenuto il permesso di soggiorno, in data 10 agosto 2005,
al termine di una ancor più complessa istruttoria, poiché, oltre ai provvedimenti dell’autorità
amministrativa, si sono dovuti acquisire i provvedimenti tutori adottati dalla
competente Autorità Giudiziaria, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (distretto
di Corte di Appello ove si trova il luogo, Vibo Valentia, di primo soggiorno del
minorenne, in seguito, non si comprende con quali mezzi e per quali ragioni,
trasferitosi a Verona).
La legale presenza del Dianda Salif in Italia, dunque, decorre senza dubbio
alcuno dalla data del rilascio del permesso di soggiorno, e pertanto egli avrà maturato
i 12 mesi necessari per poter ottenere il tesseramento presso una società di calcio
affiliata alla F.I.G.C. alla data del 10 agosto 2006.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’Hellas
Verona F.C. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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