F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 10. APPELLO DELL’A.S.D. VALDERICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDERICE/RIVIERA DEI MARMI DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 10. APPELLO DELL’A.S.D. VALDERICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDERICE/RIVIERA DEI MARMI DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2006) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Valderice ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 46 del 20 aprile 2006 pubblicato il 21 aprile 2006. Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dalla A.S.D. Valderice avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 44 del 5 aprile 2006) che aveva disposto la ripetizione della gara A.S.D. Valderice - A.S.D. Riviera dei Marmi 1965, già disputata il 2.4.2006, conclusasi con la vittoria dell’ A.S.D. Valderice con il punteggio di 1 a 0. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33/1 lett. B e C del C.G.S.. Segnatamente la A.S.D. Valderice ricorre per: violazione o falsa applicazione della Regola 5 del Giuoco del Calcio. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio. La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ed il Giudice Sportivo hanno errato affermando, contrariamente al vero, che dagli atti ufficiali si evincerebbe un errore tecnico commesso dall’arbitro, consistito nella anticipata fine della gara alla cui effettiva conclusione sarebbero mancati 5 minuti, del quale non v’é menzione alcuna nel referto di gara; in secondo luogo, la A.S.D. Valderice rileva che, in assenza di specifico riferimento normativo, il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare hanno attribuito rilevanza decisiva al rapporto del Commissario di campo ed ai supplementi di referto degli assistenti arbitrali, omettendo di richiedere eventuali ed ulteriori chiarimenti allo stesso direttore di gara. L’appello in esame è fondato. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente. In proposito si rileva quanto segue. La Commissione Disciplinare, ed il Giudice Sportivo dapprima, ha omesso di considerare che, a norma dell’articolo 5 lett. c) del Regolamento di Giuoco, l’arbitro deve “fungere da cronometrista e controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il tempo perduto per incidenti o per qualsiasi altra causa” . Analogo compito non é previsto, dal successivo articolo 6, per gli assistenti; né, ancora, altre disposizioni, o decisioni ufficiali, conferiscono ai Commissari di campo o ai Commissari speciali funzioni di supporto, in detta materia, all’arbitro, unico cronometrista ufficiale di una gara di calcio. L’arbitro della gara in esame, Mario Certa, nel referto in atti non ha evidenziato alcuna anticipata conclusione dell’incontro, segnalando, di contro, di aver recuperato nel secondo tempo 4 minuti per infortuni e sostituzioni. Gli stessi assistenti arbitrali, Buffa Vito e De Pasquale Francesco, nel rapporto steso a conclusione della gara, nulla hanno ritenuto dover evidenziare, vieppiù avuto riguardo alla durata dell’incontro. Successivamente, il Giudice Sportivo (con decisione confermata dalla Commissione Disciplinare) in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Riviera dei Marmi 1965, fondato sulle propalazioni pubbliche effettuate a fine gara dal Commissario di campo La Parola Francesco Paolo (in violazione dell’esplicito obbligo di astensione dal pronunciarsi durante e dopo la gara su tutto ciò che è “di competenza dell’arbitro e non solo per la materia strettamente tecnica, ma altresì, per quanto concerne, ad esempio, la durata della gara, la praticabilità del terreno, ecc. a meno che non venga all’uopo espressamente interpellato dal Comitato Regionale”, così come testualmente indicato nel modulo firmato dal La Parola alla voce “Norme per i commissari di Campo”), si determinava inopinatamente a richiedere telefonicamente ulteriori chiarimenti non tanto al direttore di gara, quanto agli stessi assistenti arbitrali (i quali, come sopra rilevato, per regolamento non hanno compiti di cronometristi ufficiali), che in precedenza nulla al riguardo avevano ritenuto di segnalare e che, invece, in questa occasione si rivelavano prodighi di dettagli. Deve rilevarsi, sul punto, che la decisione della Commissione Disciplinare, impugnata dalla A.S.D. Valderice, non ha fornito in motivazione contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente appli- cazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d’Appello Federale, é stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in esame. La Commissione Disciplinare, infatti, non ha indicato le ragioni specifiche, e diverse da quelle infondate sostenute dal Giudice Sportivo, per le quali ha ritenuto provato l’errore tecnico, limitandosi pedissequamente a ribadire quanto dichiarato dagli assistenti arbitrali ed altresì asserendo, contrariamente al vero, che “ dagli atti di gara dell’arbitro si evince che la gara ha avuto una durata inferiore di 5 minuti rispetto al tempo regolamentare”, così omettendo di considerare che lo stesso arbitro aveva scritto a referto, come sopra osservato, che la gara si era conclusa regolarmente dopo la concessione di 4 minuti di recupero. La decisione impugnata, in uno con quella errata assunta dal Giudice Sportivo, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere ripristinato il risultato di 1 a 0 conseguito sul campo al termine della gara A.S.D. Valderice – A.S.D. Riviera dei Marmi 1965 disputata il 2 aprile 2006. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù dell’accoglimento della impugnazione, deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D.Valderice di Valderice (Trapani), annulla le precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato di 1 - 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it