F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 11. APPELLO DEL G.S. LAMA CALCIO A.S.D AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERBARA/LAMA DEL 19.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 90 del 24.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
11. APPELLO DEL G.S. LAMA CALCIO A.S.D AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CERBARA/LAMA DEL 19.4.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 90 del
24.4.2006)
Con atto d’appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l’ A.S.D. G.S.
Lama ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Regionale Umbro di cui in epigrafe. Il provvedimento in
esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato
dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n.
88 del 21 aprile 2006, ha convalidato il risultato della gara del Campionato di
Promozione Cerbara - G.S. Lama A.S.D. disputata il 21 aprile 2006.
Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è inammissibile
ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o
comunque dei Giudici di II grado, possono essere impugnate dinanzi alla
Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione
o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione
della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella
sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’
A.S.D. G.S. Lama, con l’atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in
fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito, relative ad un presunto
errore tecnico del direttore di gara ed al mancato utilizzo della c.d. prova televisiva
ex art. 31 C.G.S., che con articolata ed esaustiva motivazione sono state
integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma
1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal G.S. Lama Calcio A.S.D. di San
Giustino (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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