F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 2. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ACRI/LUZZESE CALCIO DEL 16.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 111 del 28.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
2. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CALCIO ACRI/LUZZESE CALCIO DEL 16.10.2005 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.
111 del 28.3.2006)
In data 16.10.2005 si svolgeva la gara Calcio Acri – Luzzese Calcio 99 terminata
con il punteggio 1 a 1. La Luzzese proponeva ricorso lamentando la partecipazione
all’incontro del calciatore Simonetti Francesco non regolarmente tesserato
per la società Calcio Acri ma la Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria dichiarava inammissibile il reclamo perché tardivo.
Avverso tale delibera la Luzzese Calcio proponeva ricorso alla Commissione
d’Appello Federale che con delibera in data 26.01.2006 annullava la decisione della
Commissione Disciplinare e rimetteva gli atti alla stessa Commissione per l’esame
del merito.
Con delibera del 27 marzo 2006, C.U. n. 111, la Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Calabria decidendo finalmente sul ricorso della Luzzese
Calcio 99, accertata la irregolare posizione del calciatore Simonetti Francesco
schierato in campo dal Calcio Acri, infliggeva a quest’ultima società la sanzione
sportiva della perdita della gara del 16.10.2005 Calcio Acri –Luzzese Calcio 99 con
il punteggio di 0 – 3.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso presso questa Commissione
d’Appello Federale il F.C. Calcio Acri ribadendo in primo luogo che l’originale ricorso
della Luzzese avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Inoltre precisava sostanzialmente che il calciatore Simonetti Francesco per mero
disguido amministrativo non sarebbe risultato regolarmente tesserato per il F.C.
Calcio Acri.
L’appello è infondato.
Ed invero, occorre in primo luogo rilevare che in questa sede non può più assumersi
la tardività dell’originario ricorso presentato dalla Luzzese alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria posto che sul punto si è già pronunciata
questa Commissione d’Appello Federale ritenendo tale reclamo presentato
nei termini di legge.
Per quanto concerne poi la posizione del calciatore Simonetti Francesco è
appena il caso di rilevare che gli accertamenti effettuati dalla Commissione
Disciplinare hanno potuto stabilire che il suddetto calciatore al momento della
disputa della gara risultava essere tesserato con la società A.C. Comprensorio
Amantea e quindi non poteva scendere in campo per il F.C. Calcio Acri.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C.
Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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