F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 3. APPELLO DELLA POL. PONTOLLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZIBELLO/PONTOLLIESE DELL’1.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 3. APPELLO DELLA POL. PONTOLLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZIBELLO/PONTOLLIESE DELL’1.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2006) Con delibera in data 8.3.2006 il Giudice Sportivo infliggeva tra l’altro alla Società Zibello la sanzione sportiva della perdita della gara dell’1.3.2006 Zibello - Pontolliese con il punteggio di 0 – 3. In particolare il Giudice Sportivo riteneva la predetta società responsabile della sospensione dell’incontro alla quale era stato costretto il direttore di gara alla fine del primo tempo in conseguenza delle continue aggressioni verbali e minacce da parte di calciatori e dirigenti della società Zibello. Avverso tale delibera proponeva reclamo la U.S. Zibello e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna modificando quanto già deciso dal Giudice Sportivo disponeva la ripetizione dell’incontro Zibello – Pontolliese dell’ 1.3.2006. Con ricorso ritualmente inoltrato la Pol. Pontolliese ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale tale decisione assumendo sostanzialmente che il Giudice Sportivo aveva correttamente valutato i fatti che avevano indotto l’arbitro alla sospensione della gara a causa delle ripetute minacce alla sua persona e per le proteste dei dirigenti e giocatori della società Zibello. Giustamente, pertanto, tale società era stata punita con la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 –3. L’appello è infondato. Ed invero, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che i fatti così come riferiti dallo stesso direttore di gara non hanno creato una situazione di effettiva pericolosità ma soltanto episodi che avrebbero potuto e dovuto essere, in primo luogo, fronteggiati con i provvedimenti, non attuati dal direttore di gara, previsti dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti irriguardosi o minacciosi. In sostanza la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che nel caso in esame non ricorressero gli estremi per sospendere l’incontro da parte dell’arbitro il quale, precisando nel rapporto che “a quel punto l’unica lezione punitiva per questi personaggi era quella di mandarli a casa”, denuncia egli stesso i limiti della sua irrituale decisione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Pontolliese di Ponte dell’Olio (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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