F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 4. APPELLO DELLA A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FALERIA/NUOVA DIMENSIONE CALCIO DEL 4.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
4. APPELLO DELLA A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA FALERIA/NUOVA DIMENSIONE CALCIO DEL
4.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)
Il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Marche è stato adottato a seguito del reclamo ritualmente
proposto dalla A.S. Faleria Calcio in data 7 febbraio 2006, in relazione alla gara indicata
in epigrafe. Rilevava la Commissione Disciplinare che le doglianze della società
reclamante erano fondate in quanto con il provvedimento dell’Ufficio
Tesseramento del Comitato Regionale Marche del 7 marzo 2006 veniva revocato il
tesseramento del calciatore Vagnozzi Roberto con efficacia retroattiva a far data
dal 19 gennaio 2006 in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato
per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni
normative di cui all’art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del
Regolamento del Settore Tecnico.
Per tali motivi veniva irrogata la sanzione della perdita della gara in argomento
e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S.D. Nuova Dimensione
Calcio, ritenuta responsabile per non aver svolto “ adeguati accertamenti come diligenza
e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie”.
Nei motivi di ricorso la A.S.D. Nuova Dimensione Calcio si limita sostanzialmente
a censurare la richiamata decisione della Commissione Disciplinare,
attribuendo le responsabilità del tesseramento irregolare al solo calciatore che non
avrebbe riferito al momento della sottoscrizione del modulo per il tesseramento di
questa sua incompatibilità. Per tali motivi si invoca l’errore scusabile.
Le brevi argomentazioni proposte non sono idonee a svilire le argomentazioni
svolte dalla Commissione Disciplinare che ha esattamente ricostruito la vicenda,
evidenziando le oggettive responsabilità della società condannata che con i suoi
dirigenti aveva l’onere di accertare la possibilità di procedere al tesseramento del
soggetto interessato attraverso una semplice richiesta alla F.I.G.C..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla A.S.D.
Nuova Dimensione Calcio di Montegranaro (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi
la tassa reclamo.
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