F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 5. APPELLO DELLA A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/VIS P. S.ELPIDIO C. FALERIA DEL 22.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
5. APPELLO DELLA A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/VIS P. S.ELPIDIO C.
FALERIA DEL 22.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)
Il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Marche è stato adottato a seguito del reclamo ritualmente
proposto dalla A.S.D. Vis P. S.Elpidio C. Faleria in relazione alla gara indicata in epigrafe.
Rilevava la Commissione Disciplinare che le doglianze della società reclamante
erano fondate in quanto con il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del
Comitato Regionale Marche del 7 marzo 2006 veniva revocato il tesseramento del
calciatore Vagnozzi Roberto con efficacia retroattiva a far data dal 19 gennaio 2006
in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione
con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui
all’art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore
Tecnico.
Per tali motivi veniva irrogata la sanzione della perdita della gara in argomento
e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S.D. Nuova Dimensione
Calcio ritenuta responsabile per non aver svolto “ adeguati accertamenti come diligenza
e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie”.
Nei motivi di ricorso la A.S.D. Nuova Dimensione Calcio si limita sostanzialmente
a censurare la richiamata decisione della Commissione Disciplinare,
attribuendo le responsabilità del tesseramento irregolare al solo calciatore che non
avrebbe riferito al momento della sottoscrizione del modulo per il tesseramento di
questa sua incompatibilità. Per tali motivi si invoca l’errore scusabile.
Le brevi argomentazioni proposte non sono idonee a svilire le argomentazioni
svolte dalla Commissione Disciplinare che ha esattamente ricostruito la vicenda,
evidenziando le oggettive responsabilità della società condannata che con i suoi
dirigenti aveva l’onere di accertare la possibilità di procedere al tesseramento del
soggetto interessato attraverso una semplice richiesta alla F.I.G.C..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla A.S.D.
Nuova Dimensione Calcio di Montegranaro (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi
la tassa reclamo
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