F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 6. APPELLO DELL’A.C. SIENA S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL G.S.D. S. FILIPPO NERI CASALOTTI TANAS L’IMPORTO DI ? 68.670,00, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 6. APPELLO DELL’A.C. SIENA S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL G.S.D. S. FILIPPO NERI CASALOTTI TANAS L’IMPORTO DI ? 68.670,00, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006) Con reclamo del 24.8.2005 la Società G.S.D. S.Filippo Neri Casalotti Tanas adiva la Commissione Vertenze Economiche per conseguire, ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F., il premio alla carriera per il calciatore Portanova Daniele avendo questi militato nelle proprie file nella stagione 1992/93 prima che esordisse nel Campionato di Serie “A”, quale tesserato per l’A.C. Siena S.p.A.. La Commissione Vertenze Economiche, dopo aver accertato, attraverso la dichiarazione dello stesso calciatore, che il Portonova era stato tesserato (dal compimento del dodicesimo anno di età) per il Casalotti Calcio nella stagione sportiva 1991/92 e, per il G.D.S. S.Filippo Neri Casalotti Tanas, originante dalla Casalotti Calcio per fusione, nella stagione sportiva 1992/93, stabiliva che la A.C. Siena era tenuta a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 68.670,00, pari a due terzi del premio globale (euro 103.000,00 ). Avverso detta delibera proponeva ricorso l’A.C. Siena S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, ing. Paolo De Luca, il quale deduceva: 1°) che l’art.99 bis delle N.O.I.F. stabiliva il compenso forfetario di euro 103.291,37 in favore della o delle società dilettantistiche titolari del tesseramento di un calciatore che avesse esordito in Serie A; 2°) che il ricorso alla C.V.E. era stato proposto dal G.D.S. S.Filippo Neri-Casalotti Tanas di Roma in data 24.8.2005 sotto la vigenza di tale norma, e che correttamente era stato riconosciuto in suo favore la somma di euro 68.670,00; 3°) che, tuttavia, in pendenza di ricorso, il testo dell’art.99 bis delle N.O.I.F. era stato modificato nel senso del riconoscimento di un compenso forfetario di euro 18.000,00 ad ogni società affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti o di puro Settore Giovanile per ogni anno di formazione impartita al calciatore per essa società tesserato prima dell’esordio in Serie A; 4°) che la disposizione transitoria contenuta nel novellato art.99 bis precisava come il premio, così come determinato dalla norma, si applicava anche a tutte le controversie per le quali non era intervenuta decisione passata in giudicato alla data di entrata in vigore del nuovo testo; 5°) che la decisione della Commissione Vertenze Economiche, deliberata il 23.1.2006, non era ancora passata in cosa giudicata; chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche il premio alla carriera dovuto dall’A.C. Siena alla società S.Filippo Neri Casalotti Tanas di Roma venisse ridotta ad euro 36.000,00 oltre gli interessi legali. Il ricorso è fondato. Invero il tenore letterale dell’art.99 bis delle N.O.I.F., così come modificato, non consente diversa interpretazione da quella che si ricava dalla lettura semplice e piana della norma suddetta, nella quale si è tradotta la chiara volontà del legislatore di razionalizzare e armonizzare, sul piano economico, la materia dei premi alla carriera. Del pari è semplice e di agevole lettura la norma transitoria, la cui applicazione letterale impone di determinare in euro 18.000,00 annui il premio alla carriera con riferimento alle controversie, come quelle in esame, non ancora definite con sentenza passata in giudicato. Ciò posto va accolto il ricorso e determinata in euro 36.000,00 la somma dovuta dall’A.C. Siena alla società G.S.D. S.Filippo Neri Casalotti Tanas. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’A.C. Siena di Siena, riduce l’importo del “premio alla carriera” dovuto dall’A.C. Siena S.p.A. al G.S.D. S. Filippo nei Casalotti Tanas ad euro 36.00,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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