F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 6. APPELLO DELL’A.C. SIENA S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL G.S.D. S. FILIPPO NERI CASALOTTI TANAS L’IMPORTO DI ? 68.670,00, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
6. APPELLO DELL’A.C. SIENA S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE
AL G.S.D. S. FILIPPO NERI CASALOTTI TANAS L’IMPORTO DI ?
68.670,00, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS
N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE (Delibera della
Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
Con reclamo del 24.8.2005 la Società G.S.D. S.Filippo Neri Casalotti Tanas
adiva la Commissione Vertenze Economiche per conseguire, ai sensi dell’art. 99 bis
N.O.I.F., il premio alla carriera per il calciatore Portanova Daniele avendo questi militato
nelle proprie file nella stagione 1992/93 prima che esordisse nel Campionato di
Serie “A”, quale tesserato per l’A.C. Siena S.p.A..
La Commissione Vertenze Economiche, dopo aver accertato, attraverso la
dichiarazione dello stesso calciatore, che il Portonova era stato tesserato (dal compimento
del dodicesimo anno di età) per il Casalotti Calcio nella stagione sportiva
1991/92 e, per il G.D.S. S.Filippo Neri Casalotti Tanas, originante dalla Casalotti
Calcio per fusione, nella stagione sportiva 1992/93, stabiliva che la A.C. Siena era
tenuta a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 68.670,00, pari a
due terzi del premio globale (euro 103.000,00 ).
Avverso detta delibera proponeva ricorso l’A.C. Siena S.p.A. in persona del suo
legale rappresentante, ing. Paolo De Luca, il quale deduceva:
1°) che l’art.99 bis delle N.O.I.F. stabiliva il compenso forfetario di euro
103.291,37 in favore della o delle società dilettantistiche titolari del tesseramento di
un calciatore che avesse esordito in Serie A;
2°) che il ricorso alla C.V.E. era stato proposto dal G.D.S. S.Filippo Neri-Casalotti
Tanas di Roma in data 24.8.2005 sotto la vigenza di tale norma, e che correttamente
era stato riconosciuto in suo favore la somma di euro 68.670,00;
3°) che, tuttavia, in pendenza di ricorso, il testo dell’art.99 bis delle N.O.I.F. era
stato modificato nel senso del riconoscimento di un compenso forfetario di euro
18.000,00 ad ogni società affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti o di puro Settore
Giovanile per ogni anno di formazione impartita al calciatore per essa società
tesserato prima dell’esordio in Serie A;
4°) che la disposizione transitoria contenuta nel novellato art.99 bis precisava
come il premio, così come determinato dalla norma, si applicava anche a tutte le
controversie per le quali non era intervenuta decisione passata in giudicato alla
data di entrata in vigore del nuovo testo;
5°) che la decisione della Commissione Vertenze Economiche, deliberata il
23.1.2006, non era ancora passata in cosa giudicata; chiedeva, pertanto, che in
riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche il premio alla carriera
dovuto dall’A.C. Siena alla società S.Filippo Neri Casalotti Tanas di Roma
venisse ridotta ad euro 36.000,00 oltre gli interessi legali.
Il ricorso è fondato.
Invero il tenore letterale dell’art.99 bis delle N.O.I.F., così come modificato, non
consente diversa interpretazione da quella che si ricava dalla lettura semplice e
piana della norma suddetta, nella quale si è tradotta la chiara volontà del legislatore
di razionalizzare e armonizzare, sul piano economico, la materia dei premi alla
carriera.
Del pari è semplice e di agevole lettura la norma transitoria, la cui applicazione
letterale impone di determinare in euro 18.000,00 annui il premio alla carriera con
riferimento alle controversie, come quelle in esame, non ancora definite con sentenza
passata in giudicato.
Ciò posto va accolto il ricorso e determinata in euro 36.000,00 la somma dovuta
dall’A.C. Siena alla società G.S.D. S.Filippo Neri Casalotti Tanas.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto
dall’A.C. Siena di Siena, riduce l’importo del “premio alla carriera” dovuto dall’A.C.
Siena S.p.A. al G.S.D. S. Filippo nei Casalotti Tanas ad euro 36.00,00. Dispone
restituirsi la tassa reclamo
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