F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 8. APPELLO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.615,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 31.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
8. APPELLO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA
DI EURO 3.615,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.
72 del 31.3.2006)
A seguito del deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, la
Commissione Disciplinare infliggeva alla società Caprera Calcio la sanzione pecuniaria
di euro 3.615,00 perché partecipando al Campionato Nazionale di Serie B
ometteva di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Primavera
organizzato dal Comitato Regionale così come stabilito dall’art. 32 del
Regolamento della L.N.D e ribadito dal C.U. n. 1 del 7 luglio 2005 della Divisione
Calcio Femminile.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso avanti a questa Commissione
d’Appello Federale il G.S. Caprera Calcio lamentando che nel procedimento
dinanzi alla Commissione Disciplinare non aveva avuto modo di esporre le proprie
ragioni che, pur tempestivamente inviate, non erano mai pervenute.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dall’esame della documentazione prodotta e, in particolare, dalle ricevute
postali in atti risulta che nel procedimento davanti alla Commissione
Disciplinare la ricorrente aveva tempestivamente inviato le sue controdeduzioni
che tuttavia non sono state esaminate perché mai pervenute.
Ne consegue che avendo la Commissione Disciplinare deciso in ordine al deferimento
del Presidente della Divisione Calcio Femminile in violazione delle norme sul
contraddittorio la delibera deve essere annullata a norma dell’art. 33.5 del Codice
di Giustizia Sportiva con rinvio alla medesima Commissione per l’esame del merito.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), annulla l’impugnata delibera per
violazione delle norme sul contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile per l’esame del merito. Dispone
restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 8. APPELLO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.615,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 31.3.2006)"