F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 9. APPELLO DELL’A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGO MOGLIANO/COLBUCCARO DEL 21.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche n. 124 del 5.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 9. APPELLO DELL’A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGO MOGLIANO/COLBUCCARO DEL 21.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche n. 124 del 5.4.2006) Rileva la C.A.F. che il ricorso in epigrafe è stato inoltrato per via postale il 13 aprile 2006, oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto l’appello è inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dall’ A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. di Mogliano (Macerata). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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