F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI _ 3.615,00 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 104 dell’1.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05
APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA
DI _ 3.615,00 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.
104 dell’1.7.2005)
Su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile a carico della
società F.C.F. Como 2000 per violazione dell’art 32 del Regolamento della L.N.D.
come pubblicato su Com. Uff. n. 1 dell’8 luglio 2004 (nota n. 3356 del 13.5.2005) la
società Como 2000 F.C.F. veniva sanzionata con la pena pecuniaria di euro
3.615,00 (Com. Uff. n. 104 del 1 luglio 2005).
Il Como 2000 C.F.C. ricorreva avanti alla C.A.F. sostenendo come già in data
13.9.2004 avesse comunicato per iscritto alla L.N.D. la propria assoluta impossibilità
a partecipare al Campionato Primavera per la stagione 2004/2005 in quanto
non era dotata di sufficiente organico atletico chiedeva pertanto la riforma del provvedimento
impugnato.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
L’art 32 del Regolamento della L.N.D. impone l’obbligo di partecipare alle
società affiliate al Campionato Primavera con la seconda squadra; obbligo, nella
specie, pacificamente non adempiuto dalla società ricorrente, come dalla stessa
ammesso.
Trattasi di violazione di carattere formale cui consegue la sanzione che, nella
specie, è stata comminata nel minimo della pena
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C.F.
Como 2000 di Como e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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