F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR TOCCAFONDI PAOLO FINO ALL’8.1.2007 E L’AMMENDA DI _ 5.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 416/C del 13.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR TOCCAFONDI PAOLO FINO ALL’8.1.2007 E L’AMMENDA DI _ 5.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 416/C del 13.7.2005) Il 20.7.2005 la società A.C. Prato ha appellato davanti a questa Commissione il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che con Com. Uff. n.416/C del 13 luglio 2005 ha inflitto la sanzione dell'inibizione fino all'8.1.2007 al Sig. Toccafondi Paolo, consigliere della società, ed alla società stessa, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di _ 5.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Terminata la gara Pro Patria/Prato del 1° maggio 2005, il collaboratore dell'Ufficio Indagini posizionato davanti agli spogliatoi della Pro Patria, era testimone dell'aggressione prima verbale con offese e poi fisica con diversi pugni da parte del Sig. Toccafondi nei confronti del Sig. Guffanti; uno di questi colpi, portato al viso, provocava fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca. In seguito all'aggressione operata non si scorgevano segni di ravvedimento nell'aggressore Sig. Toccafondi, tant'è che lo stesso incaricato dell'Ufficio Indagini registrava l'allontanamento dall'impianto a bordo di un'auto privata. L'A.C. Prato, nei suoi motivi di appello, inizialmente confuta la ricostruzione risultante dagli atti ufficiali, sostenendo che fosse stato il Guffanti con il suo atteggiamento a “provocare” il Toccafondi nell'episodio di cui si tratta. Tale affermazione non è sostenibile in questa sede, avendo valenza esclusiva in sede probatoria, quanto risultante dal rapporto degli ufficiali di gara e “le relazioni dell'Ufficio Indagini“, come previsto dall'art. 31, lett. A) C.G.S.. Prosegue l'appellante A.C. Prato sostenendo l'eccessività delle sanzioni inflitte, in particolare l'inibizione al Toccafondi, se raffrontata con altri episodi assimilati di cui si sono resi responsabili calciatori o tecnici a cui sono state comminate sanzioni più lievi. Il reclamo deve essere respinto. Giova sottolineare, laddove fosse necessario, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un dirigente sportivo non può farsi trascinare dall'emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici. Le violazioni ascritte al tesserato e conseguentemente alla società per responsabilità oggettiva come evidenziate dal deferimento del Procuratore Federale, sono chiaramente individuate e proporzionalmente graduate nelle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Prato di Prato e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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