F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.S. OSPEDALICCHIO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROCCHI GIANLUCA FINO AL 31.12.2007, LAMBERTI SAMUEL FINO AL 31.12.2005, GAMBACORTA GIOVANNI E PASQUA STEFANO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, MASTROIANNI FABIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, SEGUITO GARA SANTA SABINA/OSPEDALICCHIO DEL 22.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 99 del 24.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.S. OSPEDALICCHIO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROCCHI GIANLUCA FINO AL 31.12.2007, LAMBERTI SAMUEL FINO AL 31.12.2005, GAMBACORTA GIOVANNI E PASQUA STEFANO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, MASTROIANNI FABIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, SEGUITO GARA SANTA SABINA/OSPEDALICCHIO DEL 22.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 99 del 24.6.2005) Con atto del 27.6.2005 l'A.S. Ospedalicchio ha adito la C.A.F., con preannuncio di richiesta di copia degli atti, avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che confermava le sanzioni inflitte ai calciatori, rispettivamente: Rocchi Gianluca fino al 31.12.2007, Lamberti Samuel fino al 31.12.2005, Gambacorta Giovanni e Pasqua Stefano per sei giornate effettive di gara, Mastroianni Fabio per quattro giornate effettive di gara e la società con l'ammenda di _ 800,00 a seguito di quanto verificatosi nella gara di play-off di 1a Categoria Santa Sabina/Ospedalicchio del 22.5.2005. Tempestivamente, il 27.7.2005, l'A.S. Ospedalicchio inviava i motivi di appello. Giova osservare che i comportamenti alla base delle sanzioni sopraesposte, sono stati adottati dal Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 93 del 25 maggio 2005, per i comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dai tesserati e dai sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara nelle ultimissime fasi dell'incontro ed al termine dello stesso. Avverso le sanzioni di cui sopra l'A.S. Ospedalicchio adiva la Commissione Disciplinare con memorie diffuse e particolareggiate. Con Com. Uff. n. 99 del 24 giugno 2005 l'organo di secondo grado respingeva il reclamo “in tutti i suoi punti”, dopo aver anche provveduto ad ascoltare in via suppletiva l'arbitro dell'incontro ed il presidente della stessa società. L'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Nelle motivazioni di appello proposte dall'A.S. Ospedalicchio vengono, inizialmente, ripercorsi gli eventi fattuali secondo una propria ricostruzione - l'esame ne è precluso trovandoci ormai in terzo grado di giudizio di merito - ; successivamente lamentato il difetto di contraddittorio, per non aver ascoltato calciatori, ma ciò non è fondato in quanto è stato ascoltato il presidente della società; in seguito riproposti motivi che erano stati alla base del giudizio di secondo grado. Non rientrando nei compiti della Commissione d'Appello Federale un riesame dei fatti già oggetto dei due precedenti gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., l'appello deve dichiararsi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Ospedalicchio di Ospedalicchio (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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