F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELLO SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA AL CALCIATORE TORTOLANO GIUSEPPE E DELL’AMMENDA DI _ 400,00 A CARICO DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05
APPELLO DELLO SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO LE SANZIONI
DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA AL CALCIATORE
TORTOLANO GIUSEPPE E DELL’AMMENDA DI _ 400,00 A CARICO DI
ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)
Lo Sporting Club Sant’Elia ha proposto reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul C.U.
n. 76 del 10 marzo 2005, relativa alla gara Sporting Club S.Elia/Colfelice del
30.1.2005 – Campionato di 2° Categoria.
Il ricorrente, in sostanza, chiede un nuovo esame dei fatti, al fine di ottenere un
ridimenzionamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ed in parte già ridotte
dalla Commissione Diciplinare.
Ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. il ricorso è manifestamente inammissibile
non rientrando nei casi della norma.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S. l’appello come innanzi proposto dallo Sporting Club S. Elia di Sant’Elia
Fiumerapido (Frosinone) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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