F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELL’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CARBONARO FABIO DALL’A.S.D. FO.CE.VARA ALL’ A.S. MELFI S.R.L. DEL 31.8.2004 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell’ 11.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05
APPELLO DELL’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ
DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE
CARBONARO FABIO DALL’A.S.D. FO.CE.VARA ALL’ A.S. MELFI S.R.L. DEL
31.8.2004 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell’
11.7.2005)
Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, accogliendo il
reclamo dei genitori del calciatore minore Carbonaro Fabio, che avevano dedotto
di non aver mai apposto la propria firma al relativo atto, ha dichiarato nullo il trasferimento,
per evidente apocrifia delle firme necessarie per la validità dell’atto stesso,
del detto calciatore dalla A.S.D. Fo.Ce. Vara alla A.S. Melfi, disponendo, altresì, il
deferimento alla Lega Professionisti Serie C delle menzionate società e dei loro
rispettivi Presidenti pro tempore (per violazione dell’art. 1 C.G.S., avendo contribuito
alla formazione di un atto invalido in quanto recante la firma apocrifa dei
genitori).
Con il reclamo in trattazione, la società Melfi deduce l’erroneità delle motivazioni
poste a base dell’accoglimento del reclamo, nonché l’iniquità del disposto deferimento,
lamentando tra l’altro la mancata acquisizione di un’apposita perizia calligrafica.
Invoca, in ogni caso, la perfetta buona fede dei vertici della società appellante,
stante anche il comportamento concretamente tenuto dai genitori del Carbonaro,
che mai in precedenza avrebbero neanche lontanamente paventato la non autenticità
della loro sottoscrizione, nonché dal calciatore stesso, che avrebbe militato
per ben due mesi (da settembre a novembre 2004), addirittura quale capitano, nella
squadra melfitana partecipante al Campionato Nazionale Berretti.
Il reclamo non può essere accolto, stante l’evidente difformità, per andamento
e tratto grafico, delle firme genitoriali apposte sull’atto di variazione del tesseramento
rispetto a quelle apposte sui documenti di riconoscimento, risalenti a data
anteriore.
Né in questa sede può rilevare l’eventuale buona fede della dirigenza della società
reclamante, che chiede in ogni caso di essere scagionata da ogni addebito, dovendosi
rimandare ogni valutazione in merito alla responsabilità dell’accaduto al procedimento
introdotto dall’atto di deferimento.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto
dall’A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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