F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DEL C.S. ANACAPRI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ISOLA DI PROCIDA/ANACAPRI DEL 19.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 23.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05
APPELLO DEL C.S. ANACAPRI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
ISOLA DI PROCIDA/ANACAPRI DEL 19.2.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del
23.6.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava
il reclamo avanzato della società Anacapri confermando integralmente le decisioni
del Giudice Sportivo in merito alla gara Isola di Procida/Anacapri del 19.2.2005
(Com. Uff. n.106 del 23 maggio 2005)
Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la società Anacapri richiedendo
copia di tutti gli atti, cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi
Tale situazione determina l’inamissibilità del ricorso ai sensi dell’art 33, comma
2, C.G.S.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2,
C.G.S. per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia
degli atti ufficiali, l’appello come sopra proposto dal C.S. Anacapri di Anacapri
(Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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